LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 25/11/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/2021
Materia:
220.03 - Artigianato
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
330.03 - Formazione professionale

Art. 4
 (Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità)
1. La Direzione centrale competente in materia di artigianato cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle gelaterie artigianali di qualità, delle gelaterie di qualità e delle gelaterie agricole di qualità (di seguito Elenco regionale).
2. L'Elenco regionale è suddiviso in tre sezioni in cui possono richiedere l'iscrizione, rispettivamente, nella prima le gelaterie artigianali di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nella seconda le gelaterie di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e nella terza le gelaterie agricole di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), che rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3 purché il responsabile di produzione sia in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile all'area di attività denominata "produzione di gelati" di cui al quadro nazionale delle qualificazioni regionali ricompreso nell'atlante nazionale del lavoro e delle qualificazioni o abbia frequentato il corso di cui all'articolo 5 o, se la gelateria è attiva al momento di entrata in vigore della presente legge, abbia frequentato il corso breve di cui al medesimo articolo 5.
3. Comporta la cancellazione dall'Elenco regionale:
a) la mancata frequenza da parte dei responsabili di produzione dei corsi di aggiornamento previsti dall'articolo 5, comma 2;
b) l'accertamento in sede di controllo del mancato rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 3 e dei metodi e dei processi di produzione definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione competente in materia di artigianato un apposito tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/2002 e dalle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani e dalle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.