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Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/2021
Materia:
220.03 - Artigianato
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
330.03 - Formazione professionale

Art. 3
 (Gelato artigianale di qualità)
1. Al fine di favorire la tutela della produzione del gelato artigianale di qualità e la tutela del consumatore, la Regione Friuli Venezia Giulia stabilisce, con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni degli artigiani di cui all' articolo 2 della legge regionale 12/2002 nonché le associazioni di categoria del comparto della ristorazione:
a) metodi e processi di produzione del gelato artigianale di qualità avvalendosi anche dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
b)   ( ABROGATA )
(2)
2. Il gelato artigianale di qualità deve essere privo di grassi idrogenati vegetali e di additivi non naturali e, per i prodotti a base di latte, panna e altri derivati del latte, questi devono essere freschi.
3.  
( ABROGATO )
(3)
4. Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
5.  
( ABROGATO )
(5)
6. Nell'ambito aziendale delle imprese che producono il gelato artigianale di qualità, costituito anche da pluralità di punti vendita, viene svolto l'intero ciclo di produzione del gelato, che va dalla selezione delle materie prime alla commercializzazione del gelato; essa è pertanto dotata di impianti di produzione che, per struttura e organizzazione del lavoro, le consentono di svolgere l'intero ciclo di produzione del gelato.
7. Il gelato artigianale di qualità è prodotto nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo, da imprese i cui responsabili di produzione abbiano conseguito la formazione e l'aggiornamento professionale di cui all'articolo 5 e che siano iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.
8. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di tenuta dell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 e individua la dotazione minima impiantistica e di attrezzature necessarie alla produzione del gelato artigianale di qualità, anche all'esito dei lavori del tavolo tecnico previsto dall'articolo 4, comma 4.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024
4Comma 4 sostituito da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 3/2024
5Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera e), L. R. 3/2024