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Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  25/11/2021
Materia:
220.03 - Artigianato
220.09 - Tutela dei consumatori e degli utenti
330.03 - Formazione professionale

Capo I
 Disposizioni generali
Art. 1
 (Oggetto e Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia), e in armonia con i principi generali e dell’Unione europea con particolare riferimento alle norme in materia di libera circolazione delle merci tra gli Stati membri ed alla tutela dei lavoratori, favorisce e valorizza la produzione del gelato artigianale di qualità.
2. A tale proposito la Regione:
a) promuove e valorizza i metodi e i processi di produzione del gelato artigianale di qualità;
b) favorisce la creazione di reti tra produttori di materie prime presenti sul territorio regionale e la produzione di gelato artigianale di qualità;
c) sostiene in ogni sede la qualità della produzione artigianale di gelato di qualità sul territorio regionale;
d) tutela il consumatore, con particolare riguardo all'informazione relativa alle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e stabilisce i relativi controlli.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
3Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 35, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024