LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. In relazione ai finanziamenti di cui all' articolo 63 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono ammissibili a rendicontazione anche le spese per l'acquisto di attrezzature informatiche.
2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Al fine di promuovere e valorizzare le minoranze di lingua tedesca e la cooperazione tra le stesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 8.000 euro all'Associazione Plodar di Sappada per le spese di organizzazione a Sappada nel 2021 dell'Assemblea annuale ordinaria del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia.
4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 3, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
5. Per la finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 20.
6. Alla legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 8 le parole << Al fine di assicurare alla polizia locale una forma di sostegno nell'attività di supporto alla cittadinanza, >> sono soppresse;

b)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 la parola << servizi >> è sostituita dalle seguenti: << e lo svolgimento dei servizi previsti dall' articolo 256 bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), e dal decreto del Ministro dell'Interno 1 dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256 bis e 257 bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti) >>;

c)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:
<<b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.>>;

d)
al comma 3 dell'articolo 8 dopo le parole << comma 2, >> sono inserite le seguenti: << lettera a), >>;

e)
il comma 4 dell'articolo 8 è abrogato;

f)
al comma 5 dell'articolo 8 le parole << all'impiego degli istituti di vigilanza privata e degli Steward urbani >> sono sostituite dalle seguenti: << all'utilizzo delle risorse a loro destinate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera l), per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo >>;

g)
al comma 2 dell'articolo 9 dopo la parola << sostituzione >> sono inserite le seguenti: << dei compiti e delle potestà delle Forze di polizia statali e >>;

h)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, nel rispetto delle leggi statali e regionali in materia >> sono sostituite dalle seguenti: << costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 40 a 44, della legge 94/2009 , dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2009 (Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94), e dalle altre leggi statali e regionali in materia >>;

i)
il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
<<3. I volontari, organizzati in forma non associativa secondo la disciplina di cui al comma 5, assicurano una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, con specifico riferimento all'informazione, all'educazione e al supporto per la sicurezza stradale.>>;

j)
al comma 5 dell'articolo 10 dopo le parole << i requisiti >> sono inserite le seguenti: << di onorabilità >>;

k)
al comma 3 dell'articolo 12 le parole << costituiscono Forze di polizia locale in conformità alla normativa vigente e >> sono soppresse;

l)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 le parole << in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato >> sono sostituite dalle seguenti: << collaborando con i Vigili del Fuoco e con gli altri soggetti competenti in base alla disciplina nazionale >>;

m)
al comma 1 dell'articolo 21 le parole << ad altre Forze di polizia >> sono sostituite dalle seguenti: << alle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) >>;

n)
al comma 1 dell'articolo 27 dopo le parole << In forza delle peculiarità di funzioni e compiti svolti dal personale della polizia locale, >> sono inserite le seguenti: << tramite appositi accordi tra le Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, >>.

7. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge regionale 5/2021 , come modificato dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Per le finalità di cui all' articolo 9 della legge regionale 5/2021 , come modificato dalla lettera g) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Per le finalità di cui all' articolo 10 della legge regionale 5/2021 , come modificato dalle lettere h), i) e j) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Per le finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 5/2021 , come modificato dalla lettera l) del comma 6, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. All' articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 58 le parole << avvalendosi anche dei Nuclei di supporto previsti dall' articolo 112, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), >> sono soppresse e le parole << in raccordo >> sono sostituite dalle seguenti: << previa intesa >>.

(1)
12. Per le finalità di cui al comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021 , come modificato dalla lettera a) del comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13.
Dopo il comma 23 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), è inserito il seguente:
<<23 bis. Gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite dalla Regione per l'individuazione degli esperti di cui al comma 15. A tal fine, l'avviso della Regione per la formazione delle liste di accreditamento prevede la facoltà di utilizzo delle medesime da parte degli enti locali, previa intesa con gli stessi.>>.

14. All' articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << pari a complessivi 1.800.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 450.000 euro per l'anno 2021 e 600.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 >>;

b)
al comma 3 le parole << pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 >> sono sostituite dalle seguenti: << pari a complessivi 2.550.000 euro per il triennio 2021-2023 di cui 950.000 euro per l'anno 2021 e 800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 >>.

15. Per le finalità di cui all' articolo 11 della legge regionale 26/2020 , come modificato dalla lettera b) del comma 14, è destinata la spesa di 150.000 euro, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.
16. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), e a completamento di quanto previsto dall'articolo 9, commi da 54 a 56, della legge regionale 13/2021 , le risorse di cui all' articolo 10, comma 90, della legge regionale 26/2020 , sono ripartite a favore delle due Comunità di Montagna indicate nella Tabella M "Concertazione 2021-2023. Comunità di Montagna di cui all' articolo 2 della legge regionale 19/2020 ", allegata alla presente legge, per 12.140.685 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.373.600,02 euro per l'anno 2022 e 8.767.084,98 euro per l'anno 2023.
17. Le risorse di cui al comma 16 sono concesse su domanda dell'ente locale alla Direzione centrale competente per materia, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore. L'erogazione è disposta su richiesta dell'ente locale, corredata della documentazione indicata dal decreto di concessione che fissa anche il termine di rendicontazione finale.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 12.140.685 euro, suddivisa in ragione di 3.373.600,02 euro per l'anno 2022 e 8.767.084,98 euro per l'anno 2023, a valere sulle Missioni e Programmi di Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 individuate dalla Tabella M con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 20.
19. I termini di rendicontazione del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile, previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), con riferimento alle assegnazioni dell'anno 2020 sono fissati al 30 giugno 2022 e sono prorogabili, per un periodo massimo di nove mesi, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale, su domanda motivata del Comune.
20. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Lettera a) del comma 11 abrogata da art. 9, comma 102, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 19, L.R. 13/2021, con effetto dall'1/1/2022.