LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di sostenere e favorire il passaggio alla tenuta della contabilità economico patrimoniale, è autorizzata a concedere alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), con sede legale sul territorio regionale, un contributo straordinario fino a un massimo di 12.000 euro a beneficiario per dotarsi, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di software per la gestione della contabilità economico patrimoniale prevista dall' articolo 9 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia). Sono ricompresi i costi per l'aggiornamento, mediante acquisto o con altre forme commerciali, di eventuale software già posseduto.
2. I costi sostenuti in forma di canoni mensili sono riconosciuti a contributo per il periodo di dodici mesi entro l'importo indicato al comma 1.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1, in cui devono essere specificate modalità di acquisto e tipologia di costi che saranno rendicontati, è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo fissa le modalità di erogazione e di rendicontazione.
4. Per le finalità di cui al comma 1, relativamente alle spese correnti è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese in conto capitale, è destinata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.
5.
Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19/2003 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) adotta il piano di rientro disciplinato dal regolamento di contabilità previsto dall'articolo 9, comma 1 bis;
g ter) stabilisce il compenso per l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 9, comma 10 bis, entro i limiti previsti con deliberazione della Giunta regionale.>>.

6.
Al comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 le parole << coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: >> sono sostituite dalle seguenti: << coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: >>.

7. Il comma 10 bis dell'articolo 9 della legge regionale 19/2003 , come modificato dal comma 6, entra retroattivamente in vigore l'1 ottobre 2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma.
8.
Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2003 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato dal consiglio di amministrazione delle aziende, previo parere della Direzione centrale competente in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.>>.

9.
Al comma 3 ter dell'articolo 11 della legge regionale 19/2003 le parole << comma 1 ter >> sono sostituite dalle seguenti: << comma 1 bis >>.

10. Al fine di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati provenienti dall'area della salute mentale e della disabilità attraverso percorsi di integrazione sociosanitaria e lo sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a "Il seme" società cooperativa sociale di Fiume Veneto un contributo a sollievo dei costi per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, compresa la ristorazione collettiva e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti al dettaglio e all'ingrosso.
11. Il progetto di cui al comma 10 è presentato, unitamente alla domanda di contributo, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredato del relativo preventivo di spesa, articolato secondo le attività previste dal comma 12, con l'indicazione delle spese a carico del beneficiario. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo è erogato in un'unica soluzione in via anticipata.
12. Al fine di sostenere le diverse tipologie di attività per la realizzazione progettuale, il contributo di cui al comma 10 è concesso in forma di contributo a fondo perduto, come segue nel rispetto dei limiti massimi contributivi temporalmente concedibili secondo la disciplina europea:
a) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", per un importo complessivo di 120.000 euro a favore delle attività rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento che, in relazione al progetto di cui al comma 10 riguardano, in particolare, le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, per un importo complessivo di 18.000 euro a favore delle attività di produzione primaria rientranti nel campo di applicazione di detto regolamento;
c) nel rispetto delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, dell'articolo 31 "Aiuti alla formazione" del medesimo regolamento, per un importo complessivo di 20.000 euro nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili secondo quanto disposto dall'articolo 31 stesso.
13. Per i contributi concessi a titolo di "de minimis", ai sensi delle lettere a) e b) del comma 12, sono ammesse a contributo, oltre alle spese da sostenersi, anche le spese già sostenute nell'anno 2021, fino alla data di presentazione della domanda.
14. Per le finalità previste dal comma 10, le spese imputabili alle diverse linee contributive devono essere rilevate con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi rilevata mediante la contabilità analitica o altre modalità contabili idonee, in modo da escludere la duplicazione di contribuzione o la concessione della stessa in settori esclusi.
15. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 158.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.
16. Il regolamento di accreditamento dei servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti, da adottarsi ai sensi dell' articolo 64, comma 2, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), prevede una fase transitoria, di durata non superiore a tre anni, nella quale l'accreditamento è rilasciato dalla Regione, in base alle procedure ed entro i limiti e termini previsti dal regolamento stesso, alle sole strutture già convenzionate con il Servizio sanitario regionale.
16 bis. I servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti che hanno ottenuto il convenzionamento con il Servizio sanitario regionale sulla base del fabbisogno definito con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti), successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), possono accedere all'accreditamento secondo le procedure di cui al Titolo II del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006 ").
17.
Al comma 1 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione dell' articolo 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104<< Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>), in materia di sperimentazioni per l'innovazione del sistema dei servizi per le persone con disabilità, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2021, n. 129 , la parola << ottobre >> è sostituita dalla seguente: << dicembre >>.

18. Alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 5 dell'articolo 9 le parole << o su invio, concordato con il soggetto stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso >>;

b)
al comma 5 dell'articolo 11 dopo le parole << anche temporaneamente, >> sono inserite le seguenti: << previa intesa con l'amministrazione o l'ente di appartenenza, >>;

c)
al comma 4 dell'articolo 18 le parole << mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, >> sono sostituite dalle seguenti: << anche attraverso l'eventuale sottoscrizione di protocolli di rete, >>.

19. Ad avvenuta approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 22/2019 , nel termine prorogato dall' articolo 26, comma 5, lettera b), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa e i recuperi relativi alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti.
20. Le risorse di cui al comma 19, iscritte come economie di spesa e recuperi relativi alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti nei bilanci di esercizio 2020 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono recuperate nell'importo massimo di 14.908.733,44 euro e destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale.
21. In relazione al disposto di cui al comma 20, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2021, è destinata la spesa di 11.682.133,61 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.
22. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 19, in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2020 e precedenti, previste in 11.682.133,61 euro per l'anno 2021, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
23. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 12, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), è destinata la spesa di 2.600.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.
24.
Dopo il comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 è inserito il seguente:
<<13 bis. Le agevolazioni di cui al comma 12, in deroga a quanto disposto dal comma 13 e sempre nel limite di spesa autorizzato dalla legge, garantiscono la totale gratuità dei test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19, quando previste a favore degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), iscritti presso istituzioni formative con sede in Friuli Venezia Giulia, a prescindere dal requisito di residenza, limitatamente ai giorni di svolgimento del tirocinio curricolare.>>.

25. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 , in relazione a quanto disposto dal comma 13 bis dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 , come introdotto dal comma 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
26. Al comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole << alla data del 31 gennaio 2020 >> sono inserite le seguenti: << o attivate nel periodo 1 febbraio 2020 - 31 dicembre 2020 >>;

b)
le parole << sostenute nel >> sono sostituite dalle seguenti: << riferite al >>.

27. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 20, della legge regionale 13/2021 , come modificato dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. Per le finalità di cui all' articolo 6 ter, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 30.
29.
Al comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 22/2019 le parole << quindici giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << trenta giorni >>.

30. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 20 da art. 2, comma 14, L. R. 21/2021
2Comma 16 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024. L'istanza di accreditamento deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della L.R. 15/2023 o, se successiva, entro novanta giorni dalla data di stipula della convenzione con la competente azienda sanitaria.