LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16

Misure finanziarie intersettoriali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2021 ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), ai sensi dell' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'articolo 3, commi da 67 a 83, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2021. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 dicembre 2021. L'erogazione è disposta entro sessanta giorni dalla richiesta del beneficiario. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e dalle discipline di settore.
2. Per la finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, gli aiuti erogati dal Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), se le imprese interessate lo richiedono, vengono concessi previa verifica dei soli requisiti soggettivi del beneficiario. A tal fine, l'importo del finanziamento e l'importo corrispondente alla rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento sono calcolati sulla base delle spese preventivate nella domanda di aiuto, subordinandone la determinazione definitiva agli esiti delle verifiche sull'ammissibilità delle spese da effettuare all'atto della rendicontazione.
4. A seguito delle verifiche effettuate all'atto della rendicontazione ai sensi del comma 3, l'importo del finanziamento e della rinuncia sono confermati o rideterminati oppure la concessione è revocata.
5.
Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2021), le parole << 20 milioni >> sono sostituite dalle seguenti: << 25 milioni >>.

6. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 6/2021 come integrato dai commi 3 e 4 e per le finalità previste dall' articolo 3 comma 39 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 5, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
7. Per l'anno 2021, considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le domande di contributo a sostegno delle spese sostenute per la stipula delle polizze assicurative devono essere presentate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 145/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli)).
8. Per la finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 è aggiunta la seguente:
<<f bis) nomina le Commissioni d'esame e, per i componenti esterni, determina il gettone di presenza e riconosce il rimborso delle spese nei termini previsti per i dipendenti regionali.>>;

b)
dopo il comma 4 dell'articolo 18 è aggiunto il seguente:
<<4 bis) L'ETPI garantisce la copertura assicurativa degli operatori ittici volontari di cui al comma 1 e delle guardie giurate volontarie di cui al comma 4 per il rischio degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività affidata, per il rischio della responsabilità civile verso terzi e per la tutela legale dell'attività di vigilanza ittica resa secondo le direttive impartite dall'ETPI.>>;

c)
il comma 14 bis dell'articolo 27 è abrogato;

d)
il comma 1 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
<<1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.>>;

e)
al comma 2 dell'articolo 43 le parole << ed equipaggiate dall'Ente medesimo >>sono sostituite dalle seguenti: << , equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività >>;

f)
la lettera h) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
<<h) disciplina della vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;>>.

10. All' articolo 33 della legge regionale 6/2019 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le imprese possono aderire ad un unico progetto di cui al comma 1, sul quale devono presentare la relativa domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b): le adesioni da parte delle imprese che non presentano la domanda di aiuto non sono considerate valide ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2. Con riferimento ai progetti presentati dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 16/2021 , le imprese che hanno già presentato una domanda di aiuto ai sensi del comma 7, lettera b) prima dell'entrata in vigore della legge regionale medesima non sono considerate ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2 e le relative domande sono ritenute inammissibili.>>;

b)
il comma 7 bis è abrogato.

11. In via di interpretazione autentica dell' articolo 3, comma 5 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), per azienda agricola acquisita a titolo mortis causa si intende anche parte del complesso di beni aziendali, purché costituito dai terreni sui cui sono presenti le colture danneggiate.
12. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 5, della legge regionale 13/2021 , tenuto conto di quanto disposto dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. All' articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. In attuazione dell' articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell' articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006 , o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.>>;

b)
alla fine del comma 3 le parole << individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 1 e del digestato >>.

14. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 20 della legge regionale 16/2008 , anche in relazione alla modifica di cui al comma 13, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. L'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) rinunciano ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione di tre rate del finanziamento straordinario concesso ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 (Attribuzione all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge "quadrifoglio"), al Consorzio agrario provinciale di Trieste, in stato di liquidazione coatta amministrativa.
16. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 è destinata la spesa di 15.493,71 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.
17. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 limitatamente alla parte dei diritti di credito vantati da ERSA gravano sul bilancio dell'Agenzia stessa.
18. Alla legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: << Per la redazione e la revisione del Piano la Direzione centrale è autorizzata ad avvalersi anche di soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali e di contratti. >>;

b) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la lettera d) del comma 7 è aggiunta la seguente:
<<d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.>>;

2)
la lettera b) del comma 8 è abrogata;

3)
al comma 9 le parole << e c) >> sono sostituite dalle seguenti: << , c) e d bis) >>;

4)
al comma 10 le parole << decadono con la dichiarazione >> sono sostituite dalle seguenti: << sono sospese per il periodo >>.

19. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 17/2019 , come modificato dalla lettera a) del comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
20. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 20 della legge regionale 17/2019 , anche in relazione a quanto disposto dal comma 18, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
21. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia un ulteriore contributo per la realizzazione delle opere necessarie a rispettare i vincoli previsti dall' articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e la contestuale richiesta di liquidazione del 100 per cento del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del preventivo di spesa.
23. Il contributo di cui al comma 21 è concesso e liquidato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, con decreto del Direttore del Servizio competente.
24. Entro il termine di sei anni dalla concessione del contributo di cui al comma 21, il beneficiario presenta la documentazione autorizzativa e la rendicontazione della spesa di cui all' articolo 2, comma 63, della legge regionale 14/2018 con riguardo agli interventi previsti sia dal medesimo comma 63 sia dal comma 21 del presente articolo.
25. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32.
26.
I commi 28 e 29 dell' articolo 3 della legge regionale 13/2021 , sono sostituiti dai seguenti:
<<28. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio finalizzato a inquadrare tutti i dispositivi di concentrazione ittica nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e a individuare una strategia regionale per la loro manutenzione e gestione integrata, coerentemente con linee strategiche del FLAG "GAC FVG" (Fisheries Local Action Groups - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia).
29. Ai fini di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia dell'ammontare massimo di 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).>>.

27.
Dopo il comma 29 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021 , come sostituito dal comma 26, è inserito il seguente:
<<29 bis. La strategia di gestione prevista dallo studio di cui al comma 28 dovrà considerare la funzione dei dispositivi di concentrazione ittica per la tutela e incremento delle comunità ittiche del golfo di Trieste e il loro contributo complessivo alla sostenibilità della pesca professionale marittima anche in relazione alle altre attività antropiche, coerentemente con le linee strategiche del FLAG "GAC FVG".>>.

28. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 13/2021 , come sostituito dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
29. Per la realizzazione delle attività di controllo della fauna di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto di contrassegni da applicare agli ungulati oggetto di prelievo in deroga e da assegnare ai soggetti che attuano gli abbattimenti ai sensi dell' articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e dell' articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
30. Per le finalità di cui al comma 29 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
31.
L' articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)
1. L'Amministrazione regionale sostiene le Strategie Territoriali riferite alle Aree Interne della Regione già interessate dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e alla quarta area, individuata come Area Interna regionale in attuazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 46, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con particolare riferimento alla possibilità di usufruire, in via prioritaria per tutte e quattro le aree, dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027 e dei cofinanziamenti nazionali.>>.

(1)
32. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al c. 6 del presente articolo le parole "dall'articolo 3, comma 39, dell' articolo 3 della legge regionale 15/2020" devono correttamente leggersi "dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 15/2020".
Note:
1Al comma 31 del presente articolo, che sostituisce l'articolo 9 della LR. 6/2021, la rubrica dell'articolo 9 <<(Disposizioni contabili e intersettoriali)>> va correttamente intesa: <<(Sostegno alle Strategie Territoriali riferite alle aree interne della Regione e utilizzo dei finanziamenti della programmazione comunitaria 2021-2027)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. dd. 24/11/2021, n. 47.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 23, L. R. 21/2021