LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/2021
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
430.02 - Viabilità

Art. 8
 (Norme finanziarie)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, sono previste minori entrate per 3.000 euro per l'anno 2022 a valere sul Titolo n. 1 (Entrata correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia 101 (Imposte, tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.200.000 euro, suddivisa in ragione di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, come di seguito indicato:
a) 3.963.754 euro suddivisa in ragione di 1.981.877 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) 236.246 euro suddivisa in ragione di 118.123 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2018 , come sostituito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), è autorizzata:
a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 1.132.000 euro, suddivisa in ragione di 566.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 1, in riferimento alla funzione di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata:
a) relativamente agli oneri di parte corrente, la spesa complessiva di 30.000.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023;
b) relativamente agli oneri di parte capitale, la spesa di 49.500.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 2, della legge regionale 8/2018 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera i), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spesa in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 2 bis, della legge regionale 8/2018 , come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera j), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante minori spese per pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera a), e comma 4, lettera a), si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n.10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, lettera b), e comma 4, lettera b), si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri Fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
11. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
12. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 11, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).