LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14

Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/09/2021
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
430.02 - Viabilità

Art. 6
  (Modifiche alla legge regionale 8/2018)
1. Alla legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dell'articolo 1 le parole << le Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << gli Enti di decentramento regionale (EDR) >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 3 le parole << delle Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalla seguente: << sovracomunali >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole << delle Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << degli EDR >>;

d)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (La Rete sovracomunale - RSC)
1. La Rete sovracomunale (RSC) è parte integrante del sistema stradale di competenza degli EDR ed è costituita dagli itinerari ciclabili di collegamento tra origini e destinazioni di Comuni diversi appartenenti al territorio di competenza degli EDR e dagli ulteriori tratti di collegamento con le reti degli EDR confinanti non compresi nella RECIR.
2. La rete di cui al comma 1 è individuata dal Piano di cui all'articolo 8 ed è realizzata dagli EDR ovvero dai Comuni anche in forma associata. Gli EDR provvedono alla gestione e manutenzione dei tratti di itinerario di proprietà regionale e possono stipulare convenzioni con i Comuni al fine di garantire la manutenzione dei tratti di proprietà comunale, anche facendosi carico di parte degli oneri derivanti.>>;

e)
al comma 2 dell'articolo 6 le parole << tramite le strutture dell'Unione territoriale intercomunale >> sono sostituite dalle seguenti: << tramite le strutture degli EDR >>;

f)
l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Il Piano della mobilità ciclistica sovracomunale Biciplan - SC)
1. I piani sovracomunali (Biciplan - SC) sono costituiti dai piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali e sono approvati dalla Giunta regionale e vengono recepiti, per gli aspetti sovracomunali, dai Biciplan di cui all'articolo 9 dei Comuni territorialmente interessati.
2. In mancanza dei piani elaborati dalle già sciolte Unioni territoriali intercomunali, la Regione provvede, con le modalità di cui al comma 1, all'elaborazione dei Biciplan - SC.
3. Il Biciplan - SC acquisisce, organizza e integra, in un'ottica intercomunale, le previsioni degli strumenti di programmazione comunale e intercomunale già disponibili e finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio già di competenza delle UTI.
4. Il Biciplan - SC contiene in particolare:
a) l'analisi della domanda potenziale;
b) l'analisi dell'incidentalità legata alla mobilità ciclistica per l'individuazione delle possibili soluzioni per la loro riduzione ed eliminazione;
c) una parte infrastrutturale che individua:
1) il grafo della Rete sovracomunale (RSC) di cui all'articolo 5 e le sue caratteristiche, i centri attrattori dell'area sottesa, con particolare riferimento a scuole, uffici pubblici, ospedali, aziende e gli altri centri attrattori di spostamenti pendolari sistematici;
2) i poli intermodali e i punti d'interscambio tra trasporto pubblico locale e bicicletta;
3) le aree per la sosta attrezzata delle biciclette;
4) i punti di monitoraggio dei flussi ciclistici;
5) gli itinerari principali di collegamento con i poli attrattori e la definizione delle priorità d'intervento;
d) una parte programmatica che individua il programma degli interventi prioritari per il completamento della rete ciclabile, specificando:
1) i costi degli interventi e le fonti di finanziamento, pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per la loro realizzazione;
2) i soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto;
3) i tempi previsti per la realizzazione;
4) gli interventi di manutenzione da garantire.>>;

g)
al comma 2 dell'articolo 9 le parole << dall'articolo 8, comma 3 >> sono sostituite dalle seguenti: << dai Biciplan sovracomunali >>;

h)
la rubrica dell'articolo 9 bis è sostituita dalla seguente: << (Entrata in vigore del Biciplan - SC e Biciplan) >>;

i)
al comma 2 dell'articolo 14 le parole: << le Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << gli EDR >>;

j)
al comma 2 bis dell'articolo 14 le parole: << le Unioni territoriali intercomunali >> sono sostituite dalle seguenti: << gli EDR >>.