LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di favorire il contenimento delle ricadute occupazionali negative derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 tramite l'utilizzo di strumenti di gestione non traumatica delle eccedenze, condivisi con le Parti Sociali, il contributo di cui all' articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici):
a) è riconosciuto in misura pari a 3 euro per ciascuna ora del monte ore non dovuto a seguito dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro, con riferimento ai contratti di solidarietà difensivi di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e ai contratti di espansione che prevedano l'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 148/2015, aventi a oggetto riduzioni dell'orario di lavoro con decorrenza non anteriore all'1 aprile 2021;
b) è riconosciuto, nella misura di cui alla lettera a), anche nei casi di utilizzo dell'intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all' articolo 40, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021 .
2. Per tutto quanto non previsto dal comma 1, trova applicazione il regolamento di cui all' articolo 21, comma 2, della legge regionale 11/2009 .
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
4. Ai fini del finanziamento previsto dall' articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), a favore delle componenti del Friuli Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle regioni contermini di paesi membri dell'Unione Europea, per il solo anno 2021 la domanda di finanziamento è presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficio competente provvede alla concessione ed erogazione del finanziamento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo.
5. Per le finalità di cui all' articolo 57 bis, comma 2, della legge regionale 18/2005 , tenuto conto di quanto disposto dal comma 4, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Con riferimento ai regolamenti di attuazione della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), l'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione, intestata al beneficiario:
a) copia del documento attestante la perfezionata transazione bancaria o postale, dal quale si evince l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati; nel caso di spese effettuate con carta di credito, copia dell'estratto conto; il pagamento si intende perfezionato il giorno della transazione;
b) per pagamenti tramite assegno, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.
7.
Il comma 20 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è sostituito dal seguente:
<<20. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché per fornire la più adeguata formazione in materia di salute e di sicurezza ai lavoratori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia per un'analisi della fattibilità e delle caratteristiche funzionali e tecniche del "Centro Promozione Sicurezza". L'analisi ha lo scopo di approfondire le finalità dell'opera, gli obiettivi da raggiungere, le possibilità formative, le probabili tempistiche di progettazione e realizzazione, i possibili impatti sulle componenti ambientali e di pianificare il quadro economico.>>.

8. È confermato il contributo già concesso, prima della data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia ai sensi dell' articolo 8, comma 20, della legge regionale 26/2020 .
9. All' articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 67 le parole << per l'anno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'anno 2021 >>;

b)
al comma 68 le parole << 200.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 267.100 euro >>.

10. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 67 e 68, della legge regionale 24/2019 , come modificati dal comma 9, è destinata la spesa di 67.100 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
11. Per le finalità di cui all’ articolo 9, comma 24 quinquies, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), l’Amministrazione regionale concede un contributo pluriennale straordinario di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnologico Superiore a titolo di concorso alle spese di locazione della sede didattica provvisoria.
12. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata della descrizione delle spese che verranno sostenute con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
14. Al fine di sostenere l'autonomia didattica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'autonomia scolastica delle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue, nonché per garantire ogni diversa esigenza prevista dalle vigenti norme speciali inerenti l'istruzione in lingua slovena nel Friuli Venezia Giulia.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di istruzione. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione all'istituto scolastico individuato quale tesoriere dall'Ufficio scolastico regionale. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
17. Considerati gli effetti dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in deroga a quanto previsto dall' articolo 22, comma 1, lettera j), della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e dalla vigente normativa regolamentare in materia di accreditamento degli enti di formazione, i bilanci degli enti di formazione accreditati che evidenziano un patrimonio netto negativo, relativi a esercizi finanziari chiusi tra il 31 agosto 2020 e il 31 dicembre 2022, non determinano la revoca o la decadenza dell'accreditamento regionale.
18. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi degli articoli 16 e seguenti, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), al fine di concorrere alla realizzazione del servizio di educazione scolastica, gli enti gestori delle scuole dell'infanzia non statali che hanno beneficiato del contributo per l'anno scolastico 2019/2020 sono autorizzati a presentare i rendiconti delle spese sostenute entro la data del 30 settembre 2021.
19. All' articolo 7 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: << Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo. >>;

b)
al comma 4 le parole << trenta aprile >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 maggio >>.

20. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere l'importanza dello sviluppo del settore marittimo per l'economia della regione sostiene la realizzazione di interventi formativi di diffusione della cultura del mare e di orientamento al fine di avvicinare le nuove generazioni ai percorsi di istruzione e formazione che conducono alle professioni del mare.
21. Per le finalità di cui al comma 20 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Maritime Technology Cluster FVG Scarl - Mare TC FVG un contributo straordinario a sostegno di una serie di interventi articolati nel corso dell'anno scolastico, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, in un'ottica di continuità con le iniziative realizzate da Mare TC FVG con il supporto della Regione nel corso dei precedenti anni scolastici e in linea con gli obiettivi di divulgazione della conoscenza degli ambiti settoriali di competenza riconosciuti ai cluster tecnologici regionali. Gli interventi sono realizzati garantendo il più ampio coinvolgimento degli attori regionali che operano nel campo della diffusione della conoscenza, nell'ottica di realizzare delle sinergie.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di orientamento, corredata del preventivo di spesa.
23. È fatto obbligo a Maritime Technology Cluster FVG Scarl di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.
24. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per il 2021 e di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
25. All' articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 60 bis è sostituito dal seguente:
<<60 bis. Coerentemente ai contenuti dei progetti complessi di cui al comma 56, delle intese e degli accordi di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, con il ruolo di soggetto fondatore, alla costituzione di una fondazione di partecipazione avente quale principale finalità istituzionale la creazione di un sistema integrato regionale per lo sviluppo e la generazione d'impresa nell'ambito di un ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione.>>;

b)
il comma 60 ter è sostituito dal seguente:
<<60 ter. La Regione promuove la partecipazione alla fondazione di cui al comma 60 bis, in qualità di fondatori e sostenitori, delle associazioni datoriali, di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, di Friuli Innovazione - Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl, del Polo Tecnologico Alto Adriatico Scarl, delle università regionali e della Sissa di Trieste. Lo statuto della fondazione stabilisce le condizioni per la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati.>>;

c)
al comma 60 sexies le parole << in qualità di >> sono sostituite dalle seguenti: << con il ruolo di soggetto >>.

26. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un protocollo di intesa allo scopo di intervenire sulla possibile temporanea carenza di organico negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, rappresentato da personale ausiliario, tecnico e amministrativo, su ulteriori potenziali emergenze derivanti dal COVID-19 e su ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo degli istituti medesimi.
27. Il protocollo di intesa di cui al comma 26 è diretto a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico e amministrativo, con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti riferiti all'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022 e sulle ulteriori criticità in ambito didattico e organizzativo, con oneri a carico della Regione.
28. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità di cui al comma 26. Il protocollo di cui al comma 26 individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo. Gli schemi di accordo sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.
29. Per le finalità previste dal comma 26 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
30.
Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è sostituito dal seguente:
<<4. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera g), deve essere posseduto entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il requisito di cui all'articolo 22, comma 1, lettera l), deve essere posseduto a decorrere dall'esercizio finanziario che inizia successivamente alla chiusura del periodo transitorio di quarantotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.>>.

31. Al fine di garantire un volano finanziario per accelerare la spesa e il pieno utilizzo delle risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per l'attivazione dei programmi specifici previsti nel Programma Operativo Regionale e cofinanziati dal FSE per il periodo 2014-2020, entro il termine di chiusura dello stesso.
32. La rendicontazione dei programmi specifici cofinanziati con le risorse di cui al comma 31 è effettuata con le modalità previste dal Programma Operativo Regionale e dal FSE per il periodo 2014-2020.
33. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 871.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
34. L'Amministrazione regionale autorizza i Comuni a impiegare eventuali risorse residue non utilizzate e risultanti in sede di rendicontazione dei fondi trasferiti in attuazione dell'articolo 7, commi da 86 a 90, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a sostegno alla genitorialità rivolta ai minori dai 3 ai 14 anni, in compensazione delle quote derivanti dal riparto dei fondi per l'attuazione dell'articolo 8, commi da 43 a 47, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021).
35. L'Amministrazione regionale effettua il calcolo per la compensazione di cui al comma 34, in fase di erogazione delle risorse spettanti ai Comuni per l'attuazione della legge regionale 26/2020 .
36. La Regione, nel riconoscere l'importanza delle iniziative di studio e di ricerca in grado di rispondere alla nuove sfide del "green deal" che valorizzano le competenze scientifiche presenti nel sistema scientifico e dell'innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG), sostiene il "Progetto di Alta Formazione e Ricerca sulla Sostenibilità Quantitativa Trieste Laboratory on Quantitative Sustainability (TLQS)", promosso dalla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT), e funzionale al possibile avvio di un istituto dedicato alla ricerca, formazione e divulgazione scientifica sui temi della sostenibilità.
37. Per le finalità di cui al comma 36 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze un contributo straordinario a sostegno delle fasi preparatorie e di avvio del progetto, nel rispetto degli articoli 107 e 108 del TFUE.
38. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 37 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di ricerca, corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021.
39. È fatto obbligo alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze - FIT di Trieste, di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), unitamente a una relazione sull'attività realizzata con il finanziamento concesso.
40. Per le finalità previste al comma 36 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
41.
Dopo l' articolo 36 della legge regionale 27/2017 è inserito il seguente:
<<Art. 36 bis
 (Regolamento regionale di attuazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+)
1. Con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma Regionale del Fondo sociale europeo Plus - FSE+:
a) finalità e definizioni;
b) funzioni dell'Autorità di Gestione, delle Strutture regionali attuatrici e degli Organismi intermedi;
c) pianificazione, accesso, selezione e approvazione delle operazioni;
d) gestione contabile delle operazioni;
e) verifiche di gestione;
f) ammissibilità delle spese;
g) rendicontazione.>>.

42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione "La nostra famiglia" delle sedi di Pasian di Prato e di San Vito al Tagliamento un contributo annuo da destinare alle attività educative e di funzionamento di classi ordinarie, quali sezioni staccate di istituti scolastici per minori in situazione di grave disabilità fisica, psicofisica o sensoriale, che siano in cura e in riabilitazione presso il presidio sanitario. La predetta sovvenzione è cumulabile con gli altri contributi previsti dalle vigenti norme di settore riguardanti l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
43. Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute dall'Associazione per la fornitura dei locali e la manutenzione ordinaria dei medesimi, per tutti i servizi necessari alla gestione ordinaria per il buon funzionamento della scuola, per l'integrazione tra percorso riabilitativo e percorso scolastico, per la messa a disposizione del servizio medico-psico-pedagogico per la costruzione/realizzazione del progetto educativo e riabilitativo di ogni singolo alunno e per tutti i necessari raccordi con le competenti istituzioni scolastiche di provenienza degli alunni.
44. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 42 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. In sede di prima applicazione la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda è corredata del preventivo di spesa e della relazione delle attività che si andranno a realizzare con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione, anche di eventuali acconti, e di rendicontazione delle spese sostenute. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento del contributo.
45. Per le finalità previste al comma 42 è destinata la spesa complessiva di 120.000 euro suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
46. L'Amministrazione regionale, in considerazione del perdurare della crisi economica conseguente alla pandemia e consapevole delle ripercussioni negative subite dai soggetti operanti nel settore del diritto allo studio, regolarmente accreditati ai sensi dell' articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), è autorizzata a concedere, per il tramite dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS, di cui alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), un contributo straordinario al fine di preservare la continuità dei servizi convittuali a favore degli studenti.
47. Le risorse di cui al comma 50 sono ripartite tra le parti in misura proporzionale tra le minori entrate e le maggiori/minori spese da rette e servizi convittuali a favore degli studenti subite nel 2020 rispetto al 2019 desumibili dai bilanci approvati dei soggetti accreditati e comunque entro il limite del risultato economico negativo dell’esercizio fino alla concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili.
48. La domanda per la concessione del contributo è presentata all’ARDIS dai soggetti di cui al comma 46, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso pubblico, corredata delle voci di bilancio dalle quali si desumono le minori entrate. Il contributo è concesso dall’ARDIS entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione di eventuali acconti.
49. Il contributo di cui al comma 46 è concesso in conformità alla Sezione "3.1 - aiuti di importo limitato" della Comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (C(2020) 1863 final), adottata il 19 marzo 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, da ultimo modificata il 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564, e degli articoli 54, 61 e 63 del "Regime quadro Covid-19 (SA.57021)" disciplinato nel DL n. 34/2020, approvato dalla Commissione europea con le successive Decisioni n. C (2020) 3482 final del 21.5.2020, C(2020) 6341 final del 11.9.2020, C(2020) 9121 final del 10.12.2020 e C(2021) 2570 final del 9.4.2021.
50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 500.000 euro, per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 52.
51. All' articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , e dei corsi di istruzione e formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati del Friuli Venezia Giulia >> sono soppresse;

b)
al comma 3 le parole << dalla Direzione scolastica regionale, nell'ambito delle proprie funzioni, scelto fra il personale docente >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Ufficio scolastico regionale >>;

c)
al comma 5 la parola << novembre >> è sostituita dalla seguente: << settembre >>.

52. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Comma 46 sostituito da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 16/2021
2Parole sostituite al comma 47 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2021
3Parole aggiunte al comma 47 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2021
4Parole soppresse al comma 47 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 16/2021
5Parole soppresse al comma 48 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2021
6Parole sostituite al comma 48 da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 16/2021
7Comma 49 sostituito da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 16/2021
8Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 4, L. R. 16/2021
9Parole aggiunte al comma 37 da art. 7, comma 8, L. R. 16/2021
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 7, comma 9, L. R. 13/2022
11Parole sostituite al comma 11 da art. 7, comma 44, L. R. 15/2022
12Parole sostituite al comma 17 da art. 65, comma 1, L. R. 10/2023