LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 18 le parole << nel corso dell'anno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 30 giugno 2021 >>, le parole << sugli esercizi successivi al 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << sugli esercizi successivi al 2021 >> e le parole << il 31 marzo 2021 >> sono sostituite dalle seguenti: << l'1 settembre 2021 >>;

b)
al comma 38 dopo le parole << contribuzione in conto capitale >> sono inserite le seguenti: << e di finanziamento agevolato >>;

c)
al comma 39 le parole << 15 milioni di euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 milioni di euro >>;

d)
al comma 40 dopo le parole << imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli >> sono inserite le seguenti: << , imprese di certificazione di prodotti agricoli >>;

e)
dopo il comma 40 è inserito il seguente:
<<40 bis. I criteri di cui al comma 40 possono prevedere la deroga al divieto generale di contribuzione previsto dall' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di filiera o a consentire la continuità d'impresa dell'azienda agricola interessata evitando il frazionamento del patrimonio fondiario funzionale alla sua gestione.>>.

2. Per le finalità previste dal comma 38 e 39 dell' articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificati, rispettivamente, dalle lettere b) e c) del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
3.
Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), le parole << trasformazione e commercializzazione >> sono sostituite dalle seguenti: << trasformazione, commercializzazione e certificazione >>.

4. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 4, lettera b), della legge regionale 5/2020 , come modificato dal comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare gli indennizzi per il ristoro dei danni causati dagli attacchi della cimice asiatica (Halomorpha halys) previsti all'articolo 1, commi 501 e 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), all'impresa costituita da coloro che abbiano acquisito l'azienda agricola a titolo mortis causa dal richiedente l'aiuto, che siano in possesso degli stessi requisiti soggettivi e che proseguano la medesima attività di produzione primaria.
6. Per le finalità di cui al comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Al fine di fronteggiare la grave situazione di difficoltà economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione sostiene gli investimenti delle imprese agricole che hanno subito danni alle strutture aziendali per l'evento calamitoso e nei territori di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2019.
8. Per le finalità di cui al comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle imprese che hanno già richiesto le misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38). Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
9. Il contributo di cui al comma 8 è concesso, previa domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della quantificazione del contributo è assunto quale parametro di riferimento la misura dell'80 per cento dell'importo del danno determinato ai sensi del decreto legislativo 102/2004 , a cui sono detratti eventuali altri aiuti pubblici già concessi per le medesime spese. Per spese ammissibili si intendono le tipologie di lavori o acquisti definiti all'esito dell'istruttoria relativa alle misure di cui al decreto legislativo 102/2004 . Sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di cui al presente comma. Con il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 8 sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
10. Il contributo di cui al comma 8 è altresì concesso alle imprese che abbiano riportato danni inferiori alla soglia minima prevista dall' articolo 5 del decreto legislativo 102/2004 e che presentino richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, confermando i contenuti della domanda per le misure di intervento di cui al medesimo decreto legislativo. Ai fini della quantificazione del contributo è assunto quale parametro di riferimento la misura dell'80 per cento dell'importo del danno determinato ai sensi del decreto legislativo 102/2004 . Sono considerate ammissibili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda di cui al presente comma. Con il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 8 sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa di 466.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.
12. All' articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 23 è abrogato;

b)
il comma 24 è sostituito dal seguente:
<<24. Al fine di conservare e gestire le informazioni e i dati relativi ai soggetti interessati relativamente ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dello sviluppo rurale, nonché al fine di gestire in via informatica i relativi procedimenti amministrativi e dare applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata ad istituire, in collaborazione con gli altri uffici ed Enti regionali interessati, il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG).>>;

c)
il comma 25 è sostituito dal seguente:
<<25. Per la gestione del S.I.AGRI.FVG la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:
a) propone interventi da inserire nel Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all' articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia);
b) è autorizzata a partecipare alle spese di realizzazione di specifici interventi da inserire nel Programma triennale di cui alla lettera a) e collabora alla predisposizione della relativa pianificazione esecutiva ed operativa;
c) può avvalersi dell'operato di esperti e società esterne.>>;

d)
al comma 27 le parole: << in materia di tenuta dei relativi elenchi e di certificazione delle qualifiche >> sono soppresse, e le parole << e agli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all' articolo 84 della legge regionale 8 novembre 1998, n. 13 >> sono sostituite dalle seguenti: << agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , modificato e integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 >>, e dopo le parole << dati relativi agli operatori agrituristici >> sono aggiunte le seguenti: << e dell'agricoltura biologica >>;

e)
al comma 28 le parole << Agricolo Nazionale (SIAN) ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , e del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'Organismo Pagatore di riferimento >>;

f)
al comma 29 le parole: << dei titoli di conduzione dei terreni e >> e << Fino all'entrata in vigore del regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente in vigore. >> sono soppresse.

13. Per le finalità dell' articolo 7, comma 25, lettera b), della legge regionale 4/2001 , come sostituito dal comma 12, lettera c), è destinata la spesa di 462.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
14. Per le finalità di cui dell' articolo 7, comma 25, lettera c), della legge regionale 4/2001 , come sostituito dal comma 12, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. All' articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La violazione del divieto di circolazione di cui all'articolo 1 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da 82,63 euro a 516,46 euro. Nel caso in cui la violazione avvenga sulle strade di cui all'articolo 2 la sanzione è dimezzata.>>;

b)
al comma 1 bis le parole << si applicano le sanzioni di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << si applica la sanzione di cui al primo periodo del comma 1 >>;

c)
al comma 2 le parole << da lire 50.000 a lire 300.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << da 25,82 euro a 154,94 euro >>;

d)
al comma 3 quater le parole << lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 >> sono sostituite dalle seguenti: << 774,69 euro a un massimo di 6.197,49 euro >>.

16. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 15/1991 , come modificato dal comma 15, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Il Servizio competente in materia di foreste è autorizzato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario 2021, a scorrere la graduatoria approvata, con decreto n. 9277/AGFOR di data 27 novembre 2020 del Direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all' articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).
18. Per le finalità di cui al comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
19. In via eccezionale è rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione degli immobili e dell'istituzione delle servitù di acquedotto con riferimento ai lavori di costruzione e completamento di impianti irrigui che sono stati affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva dall'Amministrazione regionale ai Consorzi di bonifica e che, all'entrata in vigore della presente legge, risultano ultimati senza che siano state completate le procedure espropriative a favore della Regione. Il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative è fissato in cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Consorzi di Bonifica sono tenuti a rendicontare, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale, tutte le spese sostenute connesse con l'acquisizione e l'asservimento delle aree e degli immobili; tali spese devono essere rappresentate in una voce a sé stante del quadro economico della rendicontazione finale.
20. Il termine di presentazione delle domande di contributo per le iniziative a favore dei campeggi in area montana di cui all' articolo 2, comma 38, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è stabilito, per l'anno 2021, alla data del 15 settembre, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai proprietari e conduttori di campeggi in area montana di proprietà pubblica e privata come definiti dall' articolo 29 comma 3 della LR 21/2016 , in attuazione dell'articolo 2, commi da 38 a 42, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)).
21. Nel caso in cui la domanda di contributo sia proposta da soggetti privati conduttori di campeggi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2017, n. 060/Pres. su immobili di proprietà pubblica o di altri privati, il contributo può essere concesso solo a condizione che i beni oggetto di finanziamento permangano di proprietà pubblica o del soggetto terzo privato anche dopo la scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13 del medesimo decreto o al cessare del rapporto giuridico per la conduzione dell'immobile oggetto di finanziamento. A tal fine, la domanda di contributo è corredata, a pena di ammissibilità, da apposita dichiarazione di impegno.
22. Per le finalità previste dal comma 20, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
23. Per le finalità previste dal comma 20, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire, in uguale misura, agli Enti gestori dei parchi naturali regionali, risorse aggiuntive rispetto quelle di cui all' articolo 84, comma 4, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), al fine di implementare l'attività istituzionale divulgativa svolta a favore dei cittadini e degli operatori economici e relativa, in particolare, ai contenuti e alle opportunità derivanti dagli strumenti della programmazione comunitaria 2021-2027 per favorire lo sviluppo eco - compatibile delle aree naturali.
25. Con il decreto di trasferimento, adottato dal Servizio competente in materia di biodiversità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e modalità di erogazione e rendicontazione.
26. Per le finalità di cui al comma 24 è destinata la spesa di 65.120,70 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
27.
Al comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), le parole << dalla legge regionale di bilancio >> sono sostituite dalle seguenti: << con legge regionale >>.

28. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la realizzazione di uno studio finalizzato a inquadrare tutti i dispositivi di concentrazione ittica nei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone e a individuare una strategia regionale per la loro manutenzione e gestione integrata, coerentemente con linee strategiche del FLAG "GAC FVG" (Fisheries Local Action Groups - Gruppo di Azione Costiera Friuli Venezia Giulia).
29. Ai fini di cui al comma 28, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un contributo alla Camera di Commercio Venezia Giulia dell'ammontare massimo di 50.000 euro. Il contributo è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).
29 bis. La strategia di gestione prevista dallo studio di cui al comma 28 dovrà considerare la funzione dei dispositivi di concentrazione ittica per la tutela e incremento delle comunità ittiche del golfo di Trieste e il loro contributo complessivo alla sostenibilità della pesca professionale marittima anche in relazione alle altre attività antropiche, coerentemente con le linee strategiche del FLAG "GAC FVG".
30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
31. Al fine di fronteggiare la situazione conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione supporta le imprese agricole con unità tecnico economica situata sul territorio regionale e aventi come attività costituente l'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione in forma associata per le coltivazioni di actinidia.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2021, un aiuto alle imprese di cui al comma 31 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
33. L'aiuto è diretto a sostenere la maggiore incidenza del costo del prodotto conferito dai soci rispetto i costi totali della produzione e non può, comunque, essere superiore a 300.000 euro. L'aiuto è determinato moltiplicando i chilogrammi di prodotto che si stima verranno conferiti nell'esercizio 2021/2022 per la maggiore incidenza del costo unitario del prodotto conferito dai soci; per maggiore incidenza si intende la differenza tra i seguenti valori:
a) il rapporto fra i costi totali della produzione stimati per l'esercizio 2021/2022 e i chilogrammi di prodotto che si stima verranno conferiti nell'esercizio medesimo;
b) la media dei rapporti fra i costi totali della produzione relativi agli esercizi dal 2016/2017 al 2020/2021 e i chilogrammi di prodotto conferiti negli esercizi medesimi, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
34. La domanda dell'aiuto di cui al comma 32 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ed è corredata di una relazione in cui sono riportati in maniera dettagliata i dati richiesti ai sensi del comma 33 per la determinazione dell'aiuto.
35. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.
36. Entro il 31 dicembre 2022 il beneficiario trasmette il bilancio di esercizio 2021/2022 una volta approvato unitamente alla nota integrativa ove devono essere riportati tutti i dati richiesti ai sensi del comma 33 per la determinazione dell'aiuto, aggiornati con riferimento agli esercizi 2020/2021 e 2021/2022. Sulla base della documentazione ricevuta, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche provvede a confermare o rideterminare l'importo del contributo concesso ai sensi del comma 35. Nel caso in cui il bilancio di esercizio 2021/2022 evidenzi un utile, l'importo del contributo concesso è rideterminato detraendo l'utile dell'esercizio.
37. Per le finalità previste dal comma 32 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio per la realizzazione di un progetto, da attuare anche in collaborazione con Università o istituti di ricerca, diretto a rafforzare la tipicità del formaggio e la sostenibilità dell'intera filiera produttiva e rivolto, in particolare, a ridurre i difetti del formaggio, individuare i ceppi di fermenti che possano incrementarne le caratteristiche autoctone, creare un panel sensoriale da utilizzare anche per il controllo delle caratteristiche del prodotto e sviluppare soluzioni di confezionamento a basso impatto ambientale.
39. Il contributo di cui al comma 38 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
40. La domanda per il contributo di cui al comma 38 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata del preventivo dettagliato delle spese e della relazione descrittiva del progetto che illustra, in particolare, gli obiettivi di carattere tecnico che si intende raggiungere, le attività da svolgere e le relative tempistiche.
41. Il contributo è concesso, nel limite del 90 per cento delle spese ammissibili; con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Su richiesta del beneficiario, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
42. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
43. Per valorizzare in Italia e all'estero, la conoscenza e la diffusione delle eccellenze enologiche regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio delle DOC FVG un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto biennale di promozione a supporto di tutte le denominazioni regionali aderenti al Consorzio medesimo, sentite anche le associazioni di produttori di vini con denominazione priva di un proprio Consorzio di tutela.
44. L'aiuto di cui al comma 43 è concesso in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , con particolare riferimento all'articolo 24.
45. La domanda per l'aiuto di cui al comma 43 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione descrittiva del complessivo progetto biennale e del preventivo dettagliato delle spese, suddivise nei due anni. Il progetto è predisposto sentiti PromoTurismoFVG e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale e deve prevedere:
a) l'analisi preliminare di contesto per determinare il livello di conoscenza e la considerazione delle denominazioni da parte del pubblico, nonché i comportamenti dei consumatori;
b) la descrizione dettagliata delle azioni promozionali da realizzare;
c) l'analisi di valutazione della coerenza e dell'efficacia degli interventi promozionali realizzati.
46. Le due annualità del contributo sono concesse contestualmente, nel limite del 100 per cento delle spese ammissibili di cui al comma 45, lettera b), a seguito del ricevimento da parte della Commissione europea dell'avviso con il numero identificativo del regime di aiuto. Le spese di cui al comma 45, lettere a) e c), sono a carico del beneficiario e devono essere pari almeno al 10 per cento del totale delle spese ammesse al contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle a carico del beneficiario. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime azioni promozionali.
47. Su richiesta del beneficiario l'aiuto può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La liquidazione dell'anticipo relativo alla seconda annualità è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo relativo alla prima annualità. Ai fini della rendicontazione finale del progetto, il beneficiario deve presentare anche l'analisi di cui al comma 45, lettera c).
48. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in 100.000 euro per l'anno 2021 e 250.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per la tutela della Brovada DOP un contributo a copertura dei costi amministrativi di avviamento del Consorzio per i due anni successivi al riconoscimento, al fine di favorirne la piena operatività e lo svolgimento delle attività di tutela del prodotto.
50. Il contributo di cui al comma 49 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 , della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
51. La domanda di contributo è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione illustrativa delle spese previste, suddivise in due annualità. Nel decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
52. Per le finalità previste dal comma 49 è destinata la spesa complessiva di 15.000 euro, suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
53. Al fine di rafforzare le sinergie fra i soggetti pubblici e privati coinvolti nello sviluppo delle potenzialità dei cluster dell'agroalimentare, la Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, istituita su iniziativa dell'Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), assume dall'1 gennaio 2022 il ruolo e le funzioni di cui all' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
54. L'Amministrazione regionale promuove l'attivazione, da parte della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG e del Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., degli adempimenti necessari ad assicurare l'efficace subentro della Fondazione nelle attività attualmente svolte dal Parco Agro - Alimentare.
55. In attuazione di quanto previsto dal comma 53, l'1 gennaio 2022 entrano in vigore le seguenti disposizioni:
a)
al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3/2015 le parole << Il Parco Agro - Alimentare FVG Agri-food & Bioeconomy cluster agency S.c.a.r.l., individuato >> sono sostituite dalle seguenti: << La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG individuata >>;

c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
56. Nelle more del subentro nelle attività svolte dal Parco Agro - Alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 35.000 euro alla Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG a sostegno delle spese di primo avvio e funzionamento sostenute dall'1 gennaio 2021.
57. Per le finalità di cui al comma 56, la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche domanda di contributo corredata del preventivo di spesa, dell'elenco delle spese già sostenute e della relazione illustrativa delle attività già svolte e di quelle programmate per l'anno in corso. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
59. Al fine di sostenere l'apicoltura nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di garantire la sopravvivenza delle popolazioni di api alla luce delle condizioni climatiche avverse che hanno determinato una produzione di miele insufficiente per il loro nutrimento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nel periodo dal 16 settembre 2021 al 31 marzo 2022 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel 2022, un aiuto ai soggetti di cui al comma 59 nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi COVID-19" di cui all' articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
61. Gli aiuti di cui al comma 59 sono erogati per il tramite degli Organismi associativi tra apicoltori di cui all' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), di seguito Consorzi, anche a favore degli apicoltori non iscritti ai medesimi.
62. I Consorzi, entro il 14 aprile 2022, presentano alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari una relazione in cui sono illustrate le modalità di impiego dell'alimentazione di soccorso e sono riportati, per ciascun apicoltore richiedente e in possesso dei requisiti di cui al comma 59, il numero di alveari e il numero di sciami presenti nell'Anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre 2021, la tipologia di alimento acquistato, la spesa totale sostenuta, la spesa ammessa a contributo con l'esclusione dell'IVA e nel limite massimo di 20 euro per alveare e per sciame, nonché l'entità del contributo richiesto non inferiore all'importo minimo di 100 euro. Alla relazione sono allegate le domande di aiuto, sottoscritte da ciascun apicoltore e redatte secondo il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, unitamente alla documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo di cui al comma 59.
63. Con decreto del Direttore del Servizio competente, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 62, sono ripartite le risorse disponibili fra i beneficiari in misura proporzionale al contributo da ciascuno richiesto ed è disposta l'erogazione del contributo concesso a ciascun beneficiario per il tramite del Consorzio di riferimento.
64. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 82.
65.
Dopo il comma 146 bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), è inserito il seguente:
<<146 ter. Per il 2021 le Comunità di Montagna possono prevedere nei regolamenti di cui al comma 146 che siano ammesse a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2021 anche prima della presentazione della domanda.>>.

66. Al fine conservare il patrimonio faunistico e favorire la connettività ecologica del territorio, la Regione sostiene la realizzazione di sistemi e opere per la tutela della fauna nella rete irrigua artificiale e la connessa esecuzione di studi e monitoraggi.
67. Per le finalità di cui al comma 66, l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia, previa consultazione dei portatori di interesse anche in forma telematica, presenta alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro l'1 marzo di ogni anno, l'elenco degli interventi da realizzare a cura dei Consorzi aderenti. L'elenco riporta gli interventi in ordine di priorità e urgenza ed è corredato, per ciascuno di essi, dell'individuazione cartografica dei tratti dei canali su cui intervenire, della relazione tecnica descrittiva, della relazione faunistica che, sulla base di monitoraggi, supporta la scelta della tipologia di intervento e del preventivo di spesa.
68. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro l'1 maggio, è approvato il riparto delle risorse tra gli interventi indicati nell'elenco di cui al comma 67. Gli interventi vengono finanziati secondo l'ordine di priorità proposto dall'Associazione e fino a concorrenza delle risorse disponibili; l'ordine di priorità può essere motivatamente derogato.
69. Gli interventi finanziati sono realizzati dai singoli Consorzi di bonifica territorialmente competenti attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva. Il progetto di fattibilità è approvato dal Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione, sentiti i Servizi competenti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e l'Ente tutela patrimonio ittico. Il finanziamento al soggetto delegatario comprende anche le spese già sostenute dallo stesso per eventuali studi e monitoraggi relativi ad aree vaste del comprensorio consortile e propedeutici a individuare gli interventi da realizzare.
70. I Consorzi di bonifica, i concessionari e i gestori degli impianti idroelettrici lungo i canali sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rinvenimenti della fauna alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, secondo le modalità dalla stessa stabilite.
71. Per l'anno 2021, l'Associazione dei Consorzi di bonifica presenta l'elenco di cui al comma 67, anche privo della relazione faunistica, entro il 30 settembre e la delibera di cui al comma 68 è adottata entro il 31 ottobre.
72. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisi in 100.000 euro per l'anno 2021 e 150.00 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.
73. Al fine di tutelare le specie di interesse comunitario di cui all' articolo 11 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche con la collaborazione di soggetti pubblici o privati dotati di specifiche conoscenze, attività informative per divulgare le conoscenze sulla biologia e sull'etologia delle specie medesime e per favorire l'applicazione di adeguati metodi di prevenzione dei danni dalle stesse arrecati.
74. Per le finalità previste dal comma 73 e dall' articolo 35, comma 3, della legge regionale 6/2008 è destinata la spesa complessiva di 18.000 euro, suddivisi in 6.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 82.
75. Al fine di agevolare gli enti pubblici della Regione nella progettazione delle gare per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, il soggetto, individuato dall' articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali) per sviluppare le potenzialità dei cluster dell'agroalimentare e della bioeconomia, può istituire e aggiornare gli elenchi geo referenziati delle imprese agricole e agroalimentari con sede operativa in Regione e delle imprese che commercializzano prodotti agricoli e agroalimentari che, anche ai fini del rispetto dei criteri premiali previsti dai Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, soddisfino requisiti attinenti, in particolare, alla produzione a chilometro zero, alla filiera corta, alla produzione dei prodotti di cui all' articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), e alla sostenibilità ambientale. Gli elenchi sono messi a disposizione, anche in formato digitale, agli enti pubblici e, previo accreditamento, ai soggetti privati interessati.
76. All' articolo 87 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole << e agricola >> sono inserite le seguenti: << , nonché per la conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici >> e dopo le parole << Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) >> sono aggiunte le seguenti: << e dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC) >>;

b)
al comma 2 le parole << o dell'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << , dell'ERSA o dell'ERPAC >>.

77. Agli oneri derivanti dall' articolo 87, comma 1 quater, della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 76, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
78.
Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), dopo la parola << domande >> sono inserite le seguenti: << , di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 12 ottobre 1999, n. 0316/Pres. , >>.

79. All' articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
<<8 bis. Con riferimento agli aiuti concessi dopo la data di entrata in vigore della legge regionale 13/2021 , ivi compresi quelli relativi a domande presentate prima della medesima data, non sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di autoveicoli e mezzi di trasporto.>>;

c)
al comma 9 le parole << fino all'intensità massima >> sono sostituite dalle seguenti: << nella misura >>.

(1)
80. Per le finalità di cui all' articolo 33 della legge regionale 6/2019 , come modificato dal comma 79, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
81. Al contributo previsto dall' articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all' articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
82. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al c. 1 del presente articolo le parole "All'articolo 3 della legge 6 agosto 2020, n. 15", devono leggersi correttamente "All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15".
Note:
1Lettera a) del comma 79 abrogata da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 33, c. 7 bis, L.R. 6/2019.
2Comma 5 interpretato da art. 3, comma 11, L. R. 16/2021
3Comma 28 sostituito da art. 3, comma 26, L. R. 16/2021
4Comma 29 sostituito da art. 3, comma 26, L. R. 16/2021
5Comma 29 bis aggiunto da art. 3, comma 27, L. R. 16/2021
6Parole soppresse al comma 59 da art. 3, comma 120, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Parole sostituite al comma 59 da art. 3, comma 120, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Parole sostituite al comma 60 da art. 3, comma 120, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 62 sostituito da art. 3, comma 120, lettera c), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Lettera c) del comma 55 abrogata da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 6 e 8, L.R. 45/2017.
11Lettera d) del comma 55 abrogata da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 6 e 8, L.R. 45/2017.