LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , con facoltà di non richiedere alcun canone. >>.

2. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 ter è sostituito dal seguente:
<<Art. 14 ter
 (Garanzie)
1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, la cauzione a garanzia delle concessioni di beni del demanio idrico regionale è dovuta solo qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia superiore a 2.500 euro.
2. Non è dovuta alcuna cauzione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni di beni del demanio idrico regionale di cui all'articolo 9, comma 3.>>;

b)
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis è sostituita dalla seguente:
<<a) rilascio di autorizzazioni e concessioni sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;>>.

3. In relazione al disposto di cui all' articolo 20 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 17/2009 , come sostituita dal comma 2, lettera b), sono previste minori entrate per complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 15.000 per ciascuno degli anni 2022-2023 a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Alla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 8 è abrogato;

b)
dopo l'articolo 9 bis è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis 1
 (Disciplina applicabile agli Enti locali)
1. Le disposizioni del presente capo, nel rispetto delle procedure previste dai singoli ordinamenti, si applicano agli enti locali, per quanto attiene agli immobili di proprietà degli stessi enti, anche in favore dell'Amministrazione regionale.>>.

5. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.