LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 2.133.905.868,15 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 13.079.838,35 euro, quale quota di avanzo vincolato e 308.147.700,23 euro, quale quota di avanzo disponibile.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A2 relativa alle spese derivate da ripristino e riassegnazione di somme già previste da disposizioni regionali o derivate da bilanci delle Province.
4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella A3 relativa alla iscrizione di assegnazioni vincolate.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n.29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A4.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018 , non accertati e non impegnati nel 2020, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A5.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, gli importi previsti dall'articolo 1, comma 8, relativo ai mutui, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie e alle Missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella A6.
8. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A7 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.