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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 9
 (Interventi per autori di violenza)
1. La Regione promuove e sostiene interventi volti alla presa in carico e alla rieducazione degli autori di violenza di genere, in particolare di violenza domestica, al fine di far cessare i comportamenti violenti, di limitare la recidiva favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, di riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione della consapevolezza della violenza agìta, nonché ricondurre le relazioni in condizioni di non violenza, parità e reciproco rispetto. Gli interventi sono realizzati tramite i Centri per autori di violenza di cui all'articolo 18, garantendo la sicurezza, il supporto e i diritti delle vittime e sono stabiliti e attuati in stretto coordinamento con i Centri antiviolenza, escludendo l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima e assicurando la separatezza dei due percorsi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sviluppati in ambito sociosanitario per assicurare un trattamento integrato in modo da consentire un effettivo recupero e accompagnamento nel tempo di chi è responsabile di atti di violenza, al fine di prevenire la recidiva del reato.
3. La realizzazione dei programmi di intervento volti al recupero degli uomini maltrattanti deve essere collocata nell'ambito delle iniziative e delle azioni che la Regione promuove per identificare, stigmatizzare, prevenire le cause culturali e contrastare la violenza di genere e deve svilupparsi parallelamente ai servizi di sostegno alle vittime di violenza.
4. Gli interventi possono essere realizzati solo su adesione volontaria del soggetto interessato secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali e in particolare dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all' articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 .
5. Gli interventi sono attivati su richiesta diretta del soggetto o su segnalazione, concordata con il soggetto stesso, da parte delle istituzioni competenti per l’ordine pubblico, degli ordini professionali, del sistema giudiziario e dell’amministrazione penitenziaria, dei servizi sanitari e sociali che vengono in contatto con il soggetto.
Note:
1Parole sostituite al comma 5 da art. 8, comma 18, lettera a), L. R. 16/2021