LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 6
 (Interventi regionali di protezione, sostegno e reinserimento a favore di donne vittime di violenza)
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, promuove e sostiene servizi e interventi a favore delle donne vittime di violenza, sole o con figli e figlie minori, finalizzati a:
a) attivare percorsi personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
b) fornire accoglienza e ospitalità in strutture, anche mediante forme di ospitalità autonome basate sulla solidarietà tra le donne, rivolte alle donne sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica, per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato stipulato in accordo con la donna, teso all'inclusione sociale e all'autonomia, che comprenda il necessario supporto alle donne e ai loro figli e figlie;
c) fornire accoglienza e ospitalità in alloggi temporanei, individuali e collettivi, nei quali possono essere ospitate donne sole o con figli e figlie minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli e figlie minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;
d) sostenere e valorizzare le esperienze di aiuto e auto mutuo aiuto, nonché le forme di ospitalità fondate sull'accoglienza, sulla solidarietà e sulle relazioni, in particolare, tra donne;
e) promuovere interventi volti a sostenere l'autonomia economica e psicologica della donna vittima di violenza, anche attraverso forme di accompagnamento al lavoro, di formazione professionale, inclusi i tirocini extracurriculari e le altre misure di politica attiva per l'impiego, nonché a favorire il coinvolgimento della cooperazione sociale e sostenere iniziative imprenditoriali.
2. I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono attuati attraverso le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b) e c).
3. La Regione ha la facoltà di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori, devolvendo l'eventuale risarcimento a sostegno delle azioni di prevenzione contro la violenza sulle donne.