LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 5
 (Interventi regionali di formazione rivolti agli operatori dei servizi pubblici e privati)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, adeguandosi ai principi di cui all'articolo 1, la Regione promuove e sostiene:
a) percorsi di formazione e aggiornamento rivolti agli operatori sanitari e sociali, ai mediatori linguistici e culturali, agli operatori giudiziari e alle forze dell'ordine, d'intesa con le autorità statali competenti, e a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne e ogni tipo di discriminazione e violenza, al fine di fornire un'adeguata preparazione per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive, gestire il rapporto con le vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di reinserimento;
b) la stipulazione di protocolli con la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici territoriali, le istituzioni scolastiche e formative e con gli altri soggetti di cui all'articolo 14 per iniziative e programmi educativi finalizzati all'acquisizione di competenze per l'individuazione dei casi di violenza o maltrattamento, alla diffusione di una cultura del rispetto dell'altro, al superamento degli stereotipi di genere e alla mediazione non violenta dei conflitti;
c) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari e degli altri soggetti che operano a contatto con soggetti violenti o maltrattanti;
d) iniziative per la formazione degli operatori pubblici e del privato sociale atte a prevenire, riconoscere e contrastare la violenza di genere, la discriminazione sulla base dell'origine etnica, del credo religioso, della nazionalità, del sesso, dell'orientamento sessuale, della disabilità e delle condizioni di vulnerabilità.