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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 24
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 11, presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che documenta, in particolare:
a) un quadro dell'andamento del fenomeno della violenza e delle principali attività e iniziative realizzate sul territorio regionale per la prevenzione, l'informazione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori;
b) una descrizione dello stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, con particolare riferimento alla domanda e all'offerta dei servizi forniti;
c) le modalità di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge e la distribuzione dei finanziamenti sul territorio.
2. La relazione di cui al comma 1 e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito internet del Consiglio regionale.
3. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 è presentata entro il 30 giugno 2025.