LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 18
 (Centri per autori di violenza)
1. I Centri per autori di violenza, in coerenza con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, garantiscono almeno i seguenti interventi e servizi:
a) prima accoglienza e valutazione della situazione, tramite strumenti di valutazione del rischio, in stretto raccordo con la rete dei servizi sociali e sociosanitari, al fine di elaborare un percorso personalizzato finalizzato all'interruzione della violenza assumendo come priorità la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime;
b) programmi individuali o di gruppo con la finalità di favorire la consapevolezza e il riconoscimento dei propri agìti violenti, l'adozione di comportamenti non violenti e rispettosi nelle relazioni interpersonali, di prevenire nuove violenze e di modificare i modelli comportamentali violenti, nonché di prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale;
c) formazione iniziale e continua per i propri operatori sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico sul lavoro con gli autori di violenza;
d) formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere con particolare attenzione alle relazioni affettive violente perpetrate dagli uomini.
2. Il Centro assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato e adeguatamente formato.
3. Il Centro può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.
4. Il Centro mantiene, anche attraverso l’eventuale sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, quali i Centri antiviolenza, i Servizi sociali dei Comuni, servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, forze dell’ordine, tribunali, servizi pubblici di assistenza alloggiativa, istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l’unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 18, lettera c), L. R. 16/2021