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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 15
 (Centri antiviolenza)
1. I Centri antiviolenza:
a) rispondono ai principi e alle metodologie adottati dalla Convenzione di Istanbul, ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23;
b) garantiscono una risposta integrata di contrasto al fenomeno della violenza attraverso una presa in carico complessiva delle vittime mettendo al centro la loro protezione;
c) svolgono una funzione di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, di empowerment della donna, unitamente alla cura socioassistenziale a favore delle donne vittime di violenza.
2. I Centri antiviolenza devono avere caratteristiche tali da garantire funzionalità e sicurezza sia per le donne accolte e i loro figli e figlie minori, sia per chi vi opera e devono essere facilmente accessibili e adeguatamente pubblicizzati.
3. Il Centro antiviolenza deve garantire gratuitamente e in forma anonima alle donne almeno i seguenti servizi:
a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
b) effettuare la valutazione del rischio di recidiva di violenza attraverso strumenti validati scientificamente;
c) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse e a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne;
d) consulenza legale;
e) sostegno psicologico personalizzato a medio e lungo periodo;
f) supporto ai minori vittime di ogni forma di violenza inclusa quella assistita, ai figli e figlie minori di donne accolte nelle strutture protette e in carico al Centro antiviolenza, in stretto raccordo con i Servizi sociali dei Comuni;
g) affiancamento della donna per individuare un percorso di orientamento al lavoro e inclusione lavorativa verso l'autonomia economica, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna;
h) ospitalità in strutture antiviolenza di cui all'articolo 14;
i) ospitalità temporanea in strutture che garantiscano la protezione della donna e dei figli e figlie minori in situazioni di emergenza.
4. Il Centro antiviolenza può articolarsi anche con sportelli territoriali al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio regionale.
5. Il Centro antiviolenza garantisce attività di formazione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza di genere.