Art. 14
(Strutture antiviolenza)
1. Le strutture antiviolenza sono deputate a fornire su tutto il territorio regionale attività di ascolto, prima accoglienza, sostegno psicologico e interventi personalizzati per la presa in carico, la protezione, l'eventuale accoglienza residenziale e l'avvio verso percorsi di autonomia delle donne che hanno subìto violenza o sono in pericolo di subirla e ai loro figli e figlie minori, nonché interventi e servizi per il recupero degli uomini che hanno agìto violenza o che ritengano di poter agire violenza in futuro.
2.
Le strutture antiviolenza comprendono:
a) i Centri antiviolenza;
b) le Case rifugio;
c) le Case di semiautonomia;
d) i Centri per autori di violenza;
d bis) sportelli antiviolenza e altri servizi di supporto alle donne.
3. I Centri antiviolenza, le Case rifugio e le Case di semiautonomia sono strutture dedicate a tutte le donne e ai loro figli e figlie minori, senza distinzione o discriminazione alcuna. Prevedono metodologie di accoglienza basate sulla solidarietà e sulle relazioni tra le donne accolte e tra le stesse e il personale femminile professionalmente competente, promuovono l'autodeterminazione e garantiscono l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della stessa.
4. I Centri per autori di violenza sono strutture dedicate a tutti gli uomini senza distinzione o discriminazione alcuna. Adottano percorsi di accompagnamento e sostegno degli uomini al fine di promuovere il cambiamento comportamentale e culturale nelle relazioni affettive e la cessazione degli agìti violenti in tutte le loro forme.
5.
Le strutture antiviolenza sono gestite:
a) da enti locali, anche in forma associata;
b) da enti del Terzo settore che hanno quale scopo statutario primario la lotta a ogni forma di violenza contro le donne e i figli e figlie minori;
c)
mediante forme collaborative tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), anche attraverso forme di coprogrammazione e coprogettazione ai sensi dell'
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
6. I Centri per autori di violenza possono essere gestiti anche da enti del Servizio sanitario regionale, anche con le modalità di collaborazione cui alla lettera c) del comma 5.
7. Nel caso l'inserimento in strutture antiviolenza comporti la necessità di intervento da parte del Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente in ragione della residenza della donna, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato.
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 51, comma 1, L. R. 10/2023