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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 7
 (Interventi a favore di minori vittime di violenza assistita)
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dall' articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in merito alla segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, i servizi socio-assistenziali e sanitari competenti per l'ambito materno-infantile e per l'ambito adulti, in collaborazione con le reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali, assicurano tutti gli interventi a favore dei minori vittime di violenza, anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia, in base a quanto richiamato all'articolo 3, comma 1, lettera g).
2. I servizi di cui al comma 1, in particolare:
a) assicurano, in via prioritaria, la protezione del minore, anche attraverso il coinvolgimento della competente autorità giudiziaria per l'assunzione degli eventuali provvedimenti di tutela. In presenza di necessità di tutela e protezione del minore, tali esigenze sono da considerarsi prevalenti rispetto all'eventuale contraria volontà dell'adulto esercente la responsabilità genitoriale;
b) assicurano interventi finalizzati alla cura del minore, alla riparazione del trauma subito e al ripristino della sua salute fisica e psicologica, mediante azioni che, salvo diversa indicazione clinica, vedono un attivo coinvolgimento della madre;
c) assicurano interventi di cura nei confronti della madre e, qualora praticabili, interventi a livello delle relazioni familiari allargate, finalizzati prioritariamente al sostegno della relazione madre-bambino;
d) assicurano idonei percorsi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, sia nella fase di uscita dalla struttura residenziale che in quella successiva di rientro nel proprio ambiente di vita;
e) assicurano l'inserimento o il reinserimento del bambino in un ambiente di vita che ne garantisca la protezione dal riproporsi di eventi traumatici e la presenza di figure accudenti e tutelanti;
f) assicurano continuità di collaborazione con le reti territoriali interistituzionali, quali, tra le altre, l'ambito scolastico e i servizi educativi. Al fine di assicurare la continuità e l'efficacia delle collaborazioni attivate, i servizi e le istituzioni scolastiche possono definire appositi protocolli operativi, volti ad un tempestivo intervento a tutela del minore.