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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 21
 (Istituzione del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni)
1. E' istituito il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni destinato al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Il Fondo è alimentato da risorse regionali, da quelle destinate dallo Stato e dall'Unione europea e da eventuali altre entrate derivanti da contributi, lasciti, legati e donazioni.
3. Annualmente con legge di bilancio sono determinate le quote del Fondo da destinare alle finalità di cui al comma 1.