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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 20
 (Rapporti con le strutture pubbliche)
1. Le strutture antiviolenza mantengono, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, rapporti costanti e funzionali con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati di violenza, l'inclusione lavorativa, quali i Servizi sociali dei Comuni, i servizi ospedalieri e specialistici degli enti del Servizio sanitario regionale, le forze dell'ordine, i tribunali, i servizi pubblici di assistenza alloggiativa, il sistema dei servizi pubblici regionali per l'impiego e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del percorso assistenziale e la continuità degli interventi.