Art. 2
(Finalità)
1. La Regione, per assicurare la necessaria tutela e il recupero di una condizione di vita libera, in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e gli enti del Terzo settore che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne e i minori e abbiano sviluppato esperienza e competenze specifiche, promuove e favorisce le strutture antiviolenza di cui all'articolo 14, nonché le attività dalle stesse poste in essere.
2. La Regione promuove e favorisce interventi e forme di sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo e, nel lungo periodo, promuove e favorisce percorsi volti alla piena riaffermazione della dignità, libertà e indipendenza della vittima e dei suoi figli e figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative.
3. La Regione, al fine di diffondere una cultura del rispetto dell'altro e della pari dignità e modelli positivi nelle relazioni tra uomo e donna, promuove e favorisce interventi volti a prevenire il fenomeno della violenza contro le donne nel settore educativo e formativo, nonché nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
4. Le finalità perseguite dalla presente legge e gli interventi posti in essere nei confronti delle donne vittime di violenza sono realizzati nel rispetto dei tempi della donna e della volontaria adesione ai percorsi e alle iniziative proposte, senza alcuna discriminazione legata all'orientamento sessuale, all'età, all'etnia, alla lingua, alla religione, all'orientamento politico, alle condizioni di salute, alla disabilità, alle condizioni economiche e a qualunque altra condizione potenzialmente discriminante.