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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 16
 (Case rifugio)
1. Le Case rifugio, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea che accolgono a titolo gratuito le donne, sole o con figli e figlie minori che si trovano in situazioni di necessità o di emergenza. A dette strutture si possono rivolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli e figlie minori, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro cittadinanza e dal luogo di residenza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.
2. Le Case rifugio devono rispondere ai requisiti minimi sanciti dall'Intesa Stato-Regioni e autonomie locali del 27 novembre 2014 e ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.
3. L'accesso alle Case rifugio avviene unicamente per il tramite del Centro antiviolenza al quale le medesime afferiscono, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza, anche in raccordo con i Servizi sociali dei Comuni. Le ospiti, con gli eventuali figli e figlie minori, sono coadiuvate da operatrici che hanno anche il compito di favorire l'autogestione.