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Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/08/2021
Materia:
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale
310.02 - Assistenza sociale

Art. 13
 (Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione socio economica regionale, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna e sulla base delle proposte dell'Organismo tecnico-consultivo di cui all'articolo 11, approva il piano triennale attuativo degli interventi e delle misure per contrastare la violenza sulle donne e ogni forma di discriminazione.
2. Il piano di cui al comma 1 è un provvedimento generale attuativo di durata triennale con il quale la Giunta regionale:
a) definisce le linee programmatiche di azione e fissa gli obiettivi specifici da perseguire nell'ambito degli interventi e delle iniziative regionali di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
b) stabilisce le modalità e i tempi di realizzazione delle azioni programmate e definisce le risorse ad esse dedicate;
c) definisce le attività e gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.