LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3
 (Riduzione gettito TARI, TOSAP o COSAP e Fondo speciale di ristoro per i Comuni)
1. I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID-19, deliberano, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell' articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
2. La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP.
3. Per le finalità di cui al comma 2, è istituito per l'anno 2020 un fondo speciale, pari a 11 milioni di euro, a favore dei Comuni, suddiviso in:
a) 8 milioni di euro, per ristorare il minor gettito conseguente alla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche;
b) 3 milioni di euro, per ristorare le minori entrate conseguenti alla riduzione della TOSAP o del COSAP.
4. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune, con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera a), è pari alla metà del valore del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna A) della tabella A), allegata alla presente legge.
5. L'importo del ristoro a favore di ciascun Comune con riferimento alla quota di cui al comma 3, lettera b), è pari alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, e comunque non superiore al valore indicato per ciascun Comune alla colonna B) della tabella A), allegata alla presente legge.
6. Ai fini della concessione delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, i Comuni trasmettono entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le attestazioni relative al minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP.
7. Qualora Io Stato provveda al ristoro totale o parziale del minor gettito derivante dalla riduzione ed esenzione della TARI per le utenze non domestiche, nonché alle minori entrate derivanti dalla riduzione della TOSAP o del COSAP, gli importi del ristoro regionale spettanti a ciascun Comune sono ridotti dell'importo corrispondente assegnato dallo Stato.