LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13
  (Modifiche alla legge regionale 27/2007)
1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 7 dell'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. È consentito lo svolgimento delle sedute della Commissione in modalità telematica.
7 ter. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intende la seduta della Commissione con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo collegiale stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e idonei a permettere l'espressione del voto.>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 14 le parole << Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e le revisioni straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo >> sono sostituite dalle seguenti: << Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo >>;

c)
al comma 5 dell'articolo 14 dopo le parole << Le Associazioni >> sono inserite le seguenti: << e la Direzione >> e dopo le parole << gli enti cooperativi >> le seguenti: << e le società di mutuo soccorso >>;

d)
dopo il comma 2 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Le revisioni ordinarie e straordinarie alle società di mutuo soccorso sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), nonché della loro osservanza in fatto. L'accertata violazione alle norme del presente comma è sanzionata ai sensi dell' articolo 18, comma 2 quinquies, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore").>>;

e)
al comma 2 dell'articolo 18 dopo le parole << articolo 15 >> sono aggiunte le seguenti: << , comma 1 >>;

f)
i commi 1 e 2 dell'articolo 24 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La spesa per le revisioni ordinarie degli enti cooperativi e delle società di mutuo soccorso non aderenti alle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e per le revisioni straordinarie è a carico della Regione, salvo quanto disposto dal comma 6.
2. Gli importi spettanti per le revisioni ordinarie e straordinarie effettuate dalla Direzione a norma dell'articolo 14, commi 2 e 6, sono determinati per ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, con i seguenti parametri di calcolo:
a) per gli enti cooperativi, valore della produzione, capitale sociale e numero dei soci;
b) per le società di mutuo soccorso, numero dei soci e contributi mutualistici.>>;

g)
i commi 7 e 10 dell'articolo 24 sono abrogati.