LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

TESTO VIGENTE dal 29/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
130.00 - ENTI LOCALI - FORME ASSOCIATIVE - DELEGHE
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
330.03 - Formazione professionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1
  (Modifiche alla legge regionale 21/2019)
1.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), le parole << a due qualora debbano essere eletti tre o quattro componenti, con voto limitato a uno qualora debbano essere eletti due componenti >> sono sostituite dalle seguenti: << secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze >>.

2.  
( ABROGATO )
(1)
3. All' articolo 21 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole << 30 giugno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2020 >>;

b)
al comma 4 è soppresso il seguente periodo: << Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente dell'Unione Collinare trasmette alla Comunità collinare del Friuli il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020. >>.

4. All' articolo 28 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, le parole << 30 giugno 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre 2020 >> e le parole << 30 settembre 2020 >> dalle seguenti: << 31 ottobre 2020 >>;

b)
al comma 5, sono soppressi i seguenti periodi: << Dalla medesima data le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Unioni ricadenti nel proprio ambito territoriale, anche relativamente alle funzioni comunali da esse esercitate. Entro il 28 febbraio 2021 il Presidente di ciascuna Unione trasmette alla rispettiva Comunità di montagna il rendiconto della gestione dell'Unione riferito all'esercizio finanziario 2020. >>.

5.
Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 21/2019 le parole << 30 aprile 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2020 >>.

6.
Dopo l' articolo 29 della legge regionale 21/2019 è inserito il seguente:
<<Art. 29 bis
 (Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell' articolo 2645 del codice civile , costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna. Per il trasferimento della proprietà dei beni immobili si applica l' articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
6. Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 .>>.

7. All' articolo 40 della legge regionale 21/2019 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 1, il numero << 8 >> è sostituito dalle seguenti parole: << 8, commi da 1 a 8 >>;

b)
al comma 3, dopo le parole << il titolo II, >> sono inserite le seguenti: << a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, >>.

8. La modifica di cui alla lettera a) del comma 7 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21/2019 , dalla quale vigono nuovamente i commi 9, 10 e 11 dell' articolo 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della L.R. 21/2019.