LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

TESTO VIGENTE dal 08/07/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/2020
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Modifica della durata delle concessioni del demanio marittimo)
1. Attesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, in conformità alle previsioni dei commi 682 e 683 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, disciplinate dalla legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006) e dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e successive modifiche e integrazioni, in essere alla data del 31 dicembre 2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa fino alla data del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari.
2. La durata degli atti concessori è prorogata fino al termine del procedimento di cui al comma 1 e, comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 9 giugno 2021, depositata il 6 luglio 2021 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021), l'illegittimità costituzionale del presente articolo.