LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/04/2020
Materia:
460.00 - MULTISETTORE

Art. 4
 (Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l' articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.
2. Ferma restando la sospensione di cui all' articolo 103 del decreto legge 18/2020 , convertito dalla legge 27/2020 , i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009 , senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 13/2020