LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/04/2020
Materia:
460.00 - MULTISETTORE

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole << settori ricettivo, turistico, commercio >> è inserita la seguente: << , artigianato >>.

2.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 dopo le parole << connessi a tali settori, >> è inserita la seguente: << anche >>.

3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 , sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 .
1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.
1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.>>.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 , come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 , come inserito dal comma 3, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.