LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare.

TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/04/2020
Materia:
460.00 - MULTISETTORE

Art. 8
 (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
1. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 6 settembre e il 13 dicembre 2020.
2. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013 , qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 18 luglio 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.
3.  
( ABROGATO )
(5)
4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013 , nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;
b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
(4)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3Comma 4 bis aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4Comma 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5Comma 3 abrogato da art. 9, comma 17, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.