LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 4 ter
 (Interventi urgenti per sostenere le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a micro, piccole e medie imprese delle attività produttive, appartenenti ai settori individuati nel bando, per sostenerne la competitività e l'innovazione tecnologica, finanziando i seguenti investimenti tecnologici e attività:
a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso l'acquisto di hardware, software e impianti per i sistemi di controllo atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro;
b) l'acquisto o il leasing di macchinari e attrezzature per la disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro;
c) l'acquisizione dei servizi di cui alla lettera b) da imprese specializzate;
d) l'acquisizione di competenze specifiche in materia di protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro mediante la frequenza da parte dei datori di lavoro e dei dipendenti a corsi di formazione o mediante l'acquisizione di consulenze specialistiche.
2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 7/2000 , massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
7. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo, non trova applicazione l' articolo 73 della legge regionale 18/2003 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020