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Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 4
 (Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell' articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell' articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori risorse ai Confidi di cui al comma 1, per l'importo complessivo di 3.800.000 euro da destinare alla concessione di garanzie e di 200.000 euro da destinare alla concessione delle contribuzioni integrative, nelle proporzioni del riparto delle risorse finanziarie effettuato nell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 0226/Pres. (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia), al netto della riserva relativa alla premialità per aggregazioni tra Confidi.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell' articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.