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Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 2
 (Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi", possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine al fine di ovviare ai danni provocati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1.