Art. 11
(Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza)
1. In caso di situazione di particolare gravità e urgenza, riconosciuta con provvedimento del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri, che renda temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale, alle Commissioni consiliari, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, agli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale, ivi compresi gli organi di garanzia, o alla Giunta regionale riunirsi secondo le ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente, è consentito lo svolgimento delle sedute in modalità telematica.
2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
3.
La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 è riconosciuta:
a) per il Consiglio regionale e per le Commissioni consiliari, dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
a bis) per gli altri organi collegiali operanti presso il Consiglio regionale dal rispettivo Presidente;
b) per la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dalla Conferenza stessa;
c) per la Giunta regionale, dal Presidente della Regione.
3 bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli altri casi in cui il Presidente della Regione può disporre che la seduta della Giunta regionale si svolga in modalità telematica.
4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 6/2020
2Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 6/2020
3Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.