Art. 4 bis
(Misure urgenti per il sostegno all'innovazione di processo e dell'organizzazione)
1.
L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di innovazione concernenti, in particolare:
a) la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie prime e semilavorati;
b) la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione produttiva;
c) la rimodulazione dei processi distributivi;
d) l'adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
4.
Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.
5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
6.
Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'
articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18
(Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020