LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/03/2020
Materia:
220.00 - INDUSTRIA - COMMERCIO - ARTIGIANATO
350.00 - CULTURA
340.00 - SPORT - TEMPO LIBERO
460.00 - MULTISETTORE

Art. 10
 (Abbattimento rette a carico delle famiglie)
1. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 sono computati come effettiva frequenza ai fini del riconoscimento del beneficio per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 6/2020