LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 9
 (Salute e politiche sociali)
1. All' articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: << e sociosanitari >>;

b)
alla fine del comma 2 sono aggiunte le parole: << , nonché alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, in possesso dei requisiti e rispondenti ai criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 >>;

c)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definiti l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la percentuale di risorse annue complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni di cui al comma 2, nonché i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali di cui al comma 2.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 2, come modificato dalla lettera b) del comma 1, in combinato disposto con il comma 4, dell' articolo 13 della legge regionale 10/1997 , si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina per la costituzione e l'aggiornamento di un registro per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca improvvisa, anche giovanile, per ampliare le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, genetiche e non genetiche, e per identificare in vitro nuovi target farmacologici, a beneficio preventivo dei familiari e dei soggetti a rischio.
4. Le attività connesse alla costituzione del registro di cui al comma 3 sono gestite e coordinate dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina attraverso un gruppo multidisciplinare di rappresentanti aziendali, di ciascuna area vasta, delle strutture regionali di Cardiologia, Anatomia patologica e Medicina legale, e con la partecipazione della Medicina generale, della Medicina dello sport e della Genetica medica.
5. Il registro di cui al comma 3 favorisce sia l'integrazione dei dati clinici dei casi del Servizio sanitario regionale sia un flusso informativo costante tra le strutture sanitarie regionali.
6. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede, relativamente alle spese di parte corrente, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e, relativamente alle spese di parte capitale, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. La Regione è autorizzata a partecipare alla realizzazione della nuova sede del servizio 118 di Trieste presso l'area di Portovecchio.
8. Per le finalità di cui al comma 7, la Regione è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina l'importo massimo di 8 milioni di euro.
9. Il progetto di fattibilità tecnico economica per le finalità previste al comma 7 è redatto dall'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, alla quale la Regione è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria, ai sensi dell' articolo 6, comma 28, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente, accompagnata da uno studio di fattibilità da trasmettere alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità entro il 31 marzo 2021.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 8 milioni di euro, suddivisi in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, 3.500.000 euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
11. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Le entrate di cui al comma 9 sono accertate e riscosse al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 50300 (Riscossione di crediti di medio lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
13. Al fine di sostenere l'evoluzione della ricerca sulla terapia forestale, già avviata dall'Università degli studi di Udine e ora condotta con il coinvolgimento dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO) (reparto di Anatomia patologica), che ne condivide le finalità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IRCCS CRO di Aviano un contributo straordinario per sviluppare il percorso di forestoterapia dedicato ai pazienti oncologici.
14. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'IRCCS CRO di Aviano presenta alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità la domanda di contributo.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Ginecologica, UCO di Ginecologia e Ostetricia dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto pilota, della durata di ventiquattro mesi, dedicato alle donne affette da endometriosi.
17. Il contributo di cui al comma 16 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata, a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Pediatrica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto di ricerca relativo ai Disturbi da Sintomi Somatici (SSD).
20. Il contributo di cui al comma 19 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata, a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
22. Al fine di sostenere i pazienti affetti da alopecia in seguito a terapia chemioterapica o radioterapica conseguente a patologia tumorale, alleviando il disagio psicologico derivante dalla perdita dei capelli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia, con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, un contributo nella misura massima di 400 euro correlato all'acquisto di una parrucca.
23. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 22 è presentata all'Azienda sanitaria territorialmente competente sulla base di idonea documentazione.
24. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, le modalità di accesso e di erogazione del contributo, l'ammontare della concessione dei contributi, i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
26. Alla legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il titolo << Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modifiche >> è sostituito dal seguente: << Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche >>;

b)
al comma 1 dell'articolo 1 le parole << dell' articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti) >> sono sostituite dalle seguenti: << dell' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 2 le parole << 29, comma 2, del decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << 52, comma 1, del decreto legislativo 101/2020 >>;

d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 2 le parole << per la salute pubblica e del lavoro >> sono sostituite dalle seguenti: << competente in materia di prevenzione >>;

2)
alla lettera b) del comma 2 dopo la parola << qualificati, >> sono inserite le seguenti: << di cui almeno uno con abilitazione di terzo grado sanitario, >>;

3)
dopo la lettera f) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<f bis) due componenti designati dagli Ispettorati territoriali del lavoro.>>;

4)
al primo periodo del comma 2 bis le parole << solo i rappresentanti >> sono sostituite dalle seguenti: << oltre agli altri componenti, solo i rappresentanti degli Ispettorati territoriali del lavoro e >>;

5)
al secondo periodo del comma 2 bis dopo le parole << I componenti designati >> sono inserite le seguenti: << dagli Ispettorati territoriali del lavoro e >>;

6)
alla lettera b) del comma 3 le parole << Direzione regionale dell'ambiente >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione regionale competente in materia di difesa dell'ambiente >>;

e)
al comma 2 dell'articolo 6 le parole << ai punti 4.3, 4.4 e 4.5 dell'allegato IX del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche, integrati da una dichiarazione che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche) >> sono sostituite dalle seguenti: << al punto 3 dell'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 e successive modifiche >>;

f)
al comma 1 dell'articolo 8 le parole << all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo le modalità previste dal punto 10 dell'allegato IX del decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), secondo le modalità di cui all'allegato XIV del decreto legislativo 101/2020 >>;

g)
al comma 1 dell'articolo 9 le parole << 28 del decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << 51 del decreto legislativo 101/2020 >>;

h)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole << decreto legislativo 230/1995 >> sono sostituite dalle seguenti: << decreto legislativo 101/2020 >>;

i)
nel testo, ovunque ricorrano le espressioni << della sanità e delle politiche sociali >> e << alla sanità e alle politiche sociali >>, queste sono sostituite con l'espressione << competente in materia di salute >>.

27. Per le finalità di cui alla lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2003 , come aggiunta dal comma 26, lettera d), punto 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
28. In relazione alle variazioni territoriali delle Aziende sanitarie della regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), per l'anno 2021 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima, relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.
29. Per le finalità di cui al comma 28 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. L'Amministrazione regionale, in considerazione dei benefici scientificamente dimostrati derivanti da soggiorni prolungati in località balneari per i soggetti affetti da asma, broncopatia, ipovitaminosi D, ipertiroidismo, ipotiroidismo o psoriasi, è autorizzata a concedere un contributo, per la riduzione dell'IMU sulle seconde case site in località balneari della regione e di proprietà di persone con disabilità o dei loro familiari, residenti in Friuli Venezia Giulia e affetti dalle suddette patologie in forma grave, ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
31. Il contributo di cui al comma 30 è erogato in un'unica soluzione per un importo del 50 per cento dell'imposta e fino a un massimo di 500 euro. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle istanze, nonché di concessione del contributo.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina l'importo di 250.000 euro per l'anno 2021 per sostenere, attraverso la struttura Area Welfare di Comunità, di cui all' articolo 105 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con limitata autosufficienza o anziane, ricoverate presso i servizi residenziali per anziani non autosufficienti resi dai Comuni, dalle Aziende sanitarie, dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro, aventi sede nel territorio regionale.
34. Ai fini di cui al comma 33, i Comuni, le Aziende sanitarie, le Aziende pubbliche di servizi alla persona e i soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2006 , aventi sede nel territorio regionale, possono beneficiare di un contributo massimo di 30.000 euro per beneficiario, a copertura degli oneri connessi all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2 allestiti per il trasporto di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane.
35. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina - Area Welfare di Comunità pubblica un avviso, che disciplina modalità e criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 34 attraverso una procedura valutativa a sportello. Le domande sono gestite secondo l'ordine cronologico di presentazione e, nel caso i fondi disponibili non siano sufficienti, la concessione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
36. Il trasferimento di cui al comma 33 è disposto in un'unica soluzione in via anticipata. Con il decreto di trasferimento sono stabiliti il termine e le modalità di rendicontazione, nonché le eventuali modalità di reimpiego, per le finalità indicate ai commi 33 e 34, delle quote trasferite e non utilizzate.
37. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
38.
Il comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), è sostituito dal seguente:
<<78. L'Amministrazione regionale, al fine dell'incremento degli acquisti delle famiglie in difficoltà, è autorizzata a integrare, a seguito della modifica dei protocolli di intesa vigenti con i competenti uffici dello Stato, l'importo della carta acquisti di cui all' articolo 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , in misura pari a 140 euro a bimestre.>>.

39. Per le finalità di cui al comma 78 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008 , come sostituito dal comma 38, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
40. L'Amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di prevenzione delle situazioni di disagio sociale ed economico e di dipendenze connesse al fenomeno dell'usura potenzialmente derivante da attività criminose di tipo organizzativo o mafioso, è autorizzata a finanziare la Fondazione "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, per la realizzazione di iniziative e progetti di informazione o assistenza per il sostegno delle relative vittime.
41. Per accedere al finanziamento di cui al comma 40 la Fondazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, corredata dell'iniziativa o del progetto, con l'indicazione delle azioni e delle attività da realizzare, la loro durata e le relative spese preventivate. Con il decreto di concessione è approvata l'iniziativa o il progetto presentati, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili a finanziamento, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo e di rendicontazione.
42. Per le finalità di cui al comma 40 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, di cui 50.000 euro per l'anno 2021 e 50.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 49.
43. Per l'anno 2021 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 6/2006 è determinata in 20 milioni di euro ed è destinata al raggiungimento degli obiettivi di programmazione regionale e degli standard previsti come di seguito specificato:
a) 2 milioni di euro per progetti finalizzati al consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458 e 24 febbraio 2017, n. 301;
b) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al rafforzamento dei servizi e degli interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo, per il contrasto al disagio abitativo e per la promozione di progetti territoriali di sviluppo di comunità: punto 6 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 9.1 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2018, n. 1489;
c) 9 milioni di euro per progetti finalizzati al potenziamento dei servizi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza: punto 5 dell'obiettivo regionale 3.2 e obiettivo regionale 10.2 dei Piani di Zona, come introdotti dalla deliberazione della Giunta regionale 1489/2018.
44. Le risorse di cui al comma 43, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
45. Le risorse di cui al comma 43, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 23 luglio 2020.
46. Le risorse di cui al comma 43, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 76/2011 e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
47. A valere e nei limiti di due terzi delle risorse di cui al comma 43 possono essere effettuate assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile strettamente correlate allo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 43, finalizzate a garantire livelli omogenei di servizio sul territorio regionale a garanzia delle prestazioni sociali, fermi restando gli obblighi di finanza pubblica previsti dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
48. Per le finalità di cui al comma 43 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
49. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella H.