LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 7
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. All' articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22, dopo le parole << sono concessi a favore >> sono inserite le seguenti: << delle persone fisiche, >>;

b)
al comma 23, dopo le parole << per le micro e piccole imprese >> sono aggiunte le seguenti: << e per le persone fisiche >>.

2. In deroga all' articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono ammissibili al contributo di cui all' articolo 7, comma 21, della legge regionale 13/2019, anche le fondazioni bancarie.
3.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole << micro imprese >> sono aggiunte le seguenti: << e per le persone fisiche >>.

4. Per le finalità di cui al comma 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10/2020 , come modificata dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. L'Amministrazione regionale, nel riconoscere il ruolo della lettura quale fattore fondamentale per lo sviluppo cognitivo, culturale e relazionale di bambini e adolescenti, anche in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, è autorizzata a finanziare l'Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in Regione in età 0-18 anni per il triennio 2021-2023, sottoscritto tra i partner, e a concedere al Consorzio Culturale del Monfalconese, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo per la realizzazione delle iniziative previste dall'accordo medesimo.
8. La domanda di contributo per le finalità di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nell'Accordo di cui al comma 7. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione del contributo e la data di presentazione della domanda.
9. Per le finalità di cui al comma 7, il progetto denominato LeggiAmo 0-18 è inserito nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)).
10. Il Consorzio Culturale del Monfalconese è automaticamente inserito nell'Elenco dei promotori accreditati, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.350.000 euro, suddivisa in ragione di 450.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
12. In via transitoria, per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale sostiene gli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale ai sensi della previgente legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
13. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno degli Ecomusei vengono ripartite tra gli Ecomusei di cui al comma 12 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
14. Per le finalità di cui al comma 12 gli Ecomusei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2021 e di un prospetto delle relative spese.
15. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
16. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
17. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
18. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, se generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2021 e pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:
a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;
b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;
c) spese generali di funzionamento, nel limite dell'80 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per il pagamento dei canoni di locazione, della fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.
19. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
20.
Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), le parole << dal CONI e al CIP >> sono sostituite dalle seguenti << dal CONI e/o al CIP >>.

21. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 , come modificate dal comma 20, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. In via transitoria, per l'anno 2021, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 10/2020 , mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.
23. Le risorse stanziate per l'anno 2021 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 22 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
24. Per le finalità di cui al comma 22 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2021 e di un prospetto delle relative spese.
25. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
26. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.
27. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
28. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2021 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;
f) il noleggio o la locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.
29. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), e di cui al comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
30. Per l'esercizio 2021 le risorse stanziate per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
31. Per le finalità di cui al comma 30 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti religiosi della regione riconosciuti civilmente, che detengano in custodia archivi e/o documenti relativi alla Guerra di Resistenza, un contributo straordinario per gli anni 2021 e 2022 nel limite massimo ognuno di 25.000 euro, al fine di sostenere le spese necessarie per il completamento della digitalizzazione, catalogazione e per la realizzazione di postazioni informatizzate necessarie alla consultazione e purché in attuazione di progetti previsti da protocolli stipulati fra gli enti stessi, almeno una Università della regione e almeno una associazione che si occupa del ricordo della Guerra di Resistenza.
33. Al procedimento contributivo di cui al comma 32 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).
34. In attuazione del comma 32, con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 33.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
36.
37. Nell'ambito delle azioni di rafforzamento delle iniziative per sviluppare e mantenere il territorio montano e il suo tessuto socio economico attivo e vitale, la Regione è autorizzata a stipulare con il Consorzio Innova FVG, di cui all' articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nelle more della definizione dell'operazione di cui all'articolo 7, commi 9 e seguenti, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), una convenzione per la messa a disposizione da parte del Consorzio di personale per il supporto nella gestione e realizzazione degli interventi e delle attività sportive e culturali connesse, in particolare, all'organizzazione dell'evento denominato Eyof FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea, nonché a supporto delle attività e delle iniziative della Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo, anche quale capofila nella realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione della rete museale della Carnia e di interventi finalizzati alla costituzione del Museo etnografico regionale di storia sociale (MESS).
38. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 39.
39. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Comma 33 sostituito da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 13/2021
2Comma 34 sostituito da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 13/2021
3Parole sostituite al comma 32 da art. 6, comma 40, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 41, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.