LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati a dare supporto tecnico alle attività istruttorie, di controllo e di verifica di competenza della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
3. Ai fini della candidabilità della Regione Friuli Venezia Giulia quale Regione pilota nell'attuazione della strategia Green Deal Europeo di cui alla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi finalizzati a supportare lo sviluppo di un progetto per il conseguimento della neutralità energetica e climatica entro il 2045.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa di settore di servizi per la valutazione, l'individuazione e lo sviluppo di progetti finalizzati alla promozione della transizione energetica sul territorio regionale da attuare mediante la stipula di protocolli d'intesa.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con il Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, le convenzioni previste dall'articolo 7, comma 2, e dall'articolo 9, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), ai fini dello svolgimento delle ispezioni di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 105/2015 relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore. Lo schema delle convenzioni è approvato dalla Giunta regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
9. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
<<10 bis. Sono oggetto di contributo gli interventi relativi ai seguenti siti regionali:
a) siti inseriti nella graduatoria di priorità di intervento di cui all'Allegato 1 del Piano regionale di bonifica dei siti contaminati per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere b), c), c bis), c ter), c ter bis);
b) siti non inseriti nella graduatoria di cui alla lettera a) per la realizzazione delle attività di cui al comma 11, lettere 0a), a), c bis), c ter).>>;

b)
dopo la lettera c ter) del comma 11 è aggiunta la seguente:
<<c quater) esecuzione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente o operativa.>>.

10. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 10 bis, lettera a), della legge regionale 20/2015 , come inserito dal comma 9, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
11. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 10 bis, lettera b), della legge regionale 20/2015 , come inserito dal comma 9, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
12. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 11, lettera c quater), della legge regionale 20/2015 , come aggiunta dal comma 9, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
13.
Al comma 41 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), le parole << le attività di monitoraggio previste nel documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis e, sulla base degli esiti di tale documento >> sono sostituite dalle seguenti: << le attività di monitoraggio necessarie all'elaborazione del documento di analisi di rischio di cui al comma 41 bis, nonché quelle eventualmente previste nel medesimo documento e, sulla base degli esiti dell'analisi di rischio >>.

14. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 41 quinquies, della legge regionale 34/2015 , come modificato dal comma 13, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15.  
( ABROGATO )
(2)
16.  
( ABROGATO )
(3)
17.  
( ABROGATO )
(4)
18.  
( ABROGATO )
(5)
19.  
( ABROGATO )
(6)
20.  
( ABROGATO )
(7)
21.  
( ABROGATO )
(8)
22.  
( ABROGATO )
(9)
23.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole << di uno studio di fattibilità volto alla costituzione della società elettrica regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << di uno studio tecnico-economico per la definizione del piano di gestione delle grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico ai fini dell'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) >>.

24. Per le finalità di cui al comma 23 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
25. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli di categoria M1, nuovi o usati a "Km 0", rientranti nella classe Euro 6 o con alimentazione ibrida o con alimentazione elettrica.
26. I contributi di cui al comma 25 sono concessi in base alla fascia di reddito del soggetto richiedente, alle fasce di emissioni inquinanti in cui sono inseriti il veicolo da rottamare e il veicolo nuovo, nonché alla cilindrata del veicolo nuovo.
27. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono definiti la graduazione dei contributi, l'ammontare massimo del singolo contributo, le fasce reddituali che consentono di accedere al contributo, le fasce di emissioni inquinanti dei veicoli da rottamare e dei veicoli nuovi, la cilindrata massima dei nuovi veicoli, a esclusione di quelli elettrici, e il termine massimo entro il quale devono essere effettuati la rottamazione del veicolo usato e l'acquisto di quello nuovo;
b) sono indicati i criteri e le modalità per l'assegnazione alle Camere di Commercio, delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui comma 25 e delle risorse destinate allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive;
c) sono disciplinate le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.
28. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 27, lettera b), è disciplinato da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
29. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2021, di 1 milione euro per l'anno 2022 e di 1 milione euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
30. Per le finalità di cui al comma 27, lettera b), in relazione allo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2021, di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
31. Ai fini della presentazione della domanda di concessione del contributo di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), l'ordine o l'acquisto del veicolo devono essere stati effettuati entro 31 dicembre 2020 e la domanda di contributo va presentata entro il 31 dicembre 2021. I termini per la rottamazione del veicolo, nonché le tipologie di veicoli oggetto del contributo, sono stabiliti dal regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 081/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017 , per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria).
32.
Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29/2018 dopo le parole << sviluppo sostenibile >> sono aggiunte le seguenti: << e a progetti per lo sviluppo sostenibile >>.

33. Per le finalità di cui al comma 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
34. All' articolo 24 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica le parole << e VEA >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinati l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, con particolare riferimento, in conformità alla normativa statale di settore, ai seguenti aspetti:
a) la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici;
b) le attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
c) gli adempimenti obbligatori per l'efficienza energetica degli impianti termici;
d) le modalità per gli accertamenti e le ispezioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici di cui all' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005 .
1 ter. A UCIT s.r.l. sono delegati i poteri di accertamento delle violazioni di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste:
b) dall' articolo 288 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
c) dall' articolo 16, comma 22, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).>>;

c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Al fine di procedere alle verifiche sulle certificazioni energetiche, con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono determinati gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche;
b) sono definite le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici presenti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi fondamentali del decreto legislativo 192/2005 e in conformità ai principi generali di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici).>>;

d)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con regolamento regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono disciplinate le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche, in conformità ai principi fondamentali fissati dal decreto legislativo 192/2005 .>>.

35. Per le finalità di cui all' articolo 24, comma 1 ter, della legge regionale 19/2012 , come inserito dal comma 34, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e su suoli di proprietà pubblica, per la produzione e la cessione di energia elettrica secondo la normativa nazionale vigente.
37. I rapporti tra la Regione e gli enti pubblici proprietari degli edifici e dei suoli sono disciplinati, con particolare riguardo alla realizzazione e alla gestione degli impianti fotovoltaici di proprietà della Regione, mediante la stipula di una convenzione il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
39. Per le finalità di cui al comma 36 con riferimento agli oneri relativi alla gestione degli impianti fotovoltaici è destinata la spesa complessiva di 525.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per l'anno 2021, di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
40. All' articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole << Direzione centrale ambiente ed energia, >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione >>;

b)
al comma 52 le parole << Direzione centrale ambiente ed energia >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in sede di prima applicazione >>.

41. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 40, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
42. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 52, della legge regionale 13/2019 , come modificato dal comma 40, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
43. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 26, della legge regionale 13/2019 , è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
44. Al fine di proseguire nell'azione di prevenzione della produzione dei rifiuti sostenendo la realizzazione, l'ampliamento, la manutenzione straordinaria o l'allestimento dei centri di raccolta di rifiuti urbani ai sensi dell' articolo 4, comma 20, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la graduatoria, approvata con decreto n. 1412/AMB del 16 marzo 2020 del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, rimane valida anche per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni inseriti nella graduatoria di cui al comma 44 mediante lo scorrimento della graduatoria stessa.
46. Per le finalità di cui al comma 45 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2021, di 1 milione di euro per l'anno 2022 e di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 48.
47.
Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), le parole << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro il 31 agosto 2021 >>.

48. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella D.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 34, lett. d) le parole "dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:" devono correttamente leggersi "dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:" e le parole "2 ter" devono correttamente leggersi "2 bis".
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 4, comma 56, L. R. 13/2021
2Comma 15 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Comma 16 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Comma 17 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 18 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 19 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 20 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 21 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 22 abrogato da art. 4, comma 25, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.