LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 4
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. La Regione attiva iniziative per potenziare la competitività e la redditività delle imprese agricole con strumenti flessibili, adeguati a rispondere alle esigenze determinate anche da situazioni di crisi congiunturali e, ove necessario, a rafforzare specifici settori produttivi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, anche usati, a favore delle PMI con unità operativa in regione attive:
a) nella produzione di prodotti agricoli;
b) nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014, della Commissione, del 25 giugno 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
4. All'attuazione degli interventi di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi che possono riguardare una o entrambe le categorie dei beneficiari di cui al comma 2. In deroga all' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti.
5. I contributi sono concessi tramite il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo e consistono nella rinuncia da parte dell'Amministratore del Fondo, a investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti agevolati richiesti ed erogati per la realizzazione degli investimenti medesimi.
6. Ogni richiedente può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.
7. La spesa ammissibile deve essere compresa fra 10.000 euro e 150.000 euro. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 2, è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
9. Gli oneri stanziati per le finalità di cui al comma 2 sono considerati ai fini del calcolo dell'importo massimo previsto dall' articolo 3, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).
10. In applicazione delle finalità di contrasto all'abbandono dei territori montani di cui all' articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la Regione promuove le iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole realizzate nei territori montani dalle imprese in forma congiunta e integrata.
11. Per le finalità di cui al comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti costituiti da imprese con unità tecnico-economica in territorio montano, contributi per la realizzazione di progetti di investimento diretti a favorire la continuità dell'offerta, migliorare la logistica e concentrare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti agricoli.
12. Ai fini dell'applicazione del comma 11, per territorio montano si intendono i Comuni e i centri abitati delle zone di svantaggio socio-economico individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), così come integrata dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti).
13. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 11, i soggetti, quali a titolo esemplificativo associazioni di imprese, società, cooperative, consorzi o reti d'impresa, costituiti da imprese che operano in almeno una delle seguenti attività:
a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.
14. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui al comma 11, i beneficiari devono essere costituiti da almeno dieci imprese agricole che operano nelle attività di cui al comma 13 e che hanno un'unità tecnico-economica nel territorio montano, di cui almeno sei devono avere un'unità tecnico-economica nelle zone di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 3303/2000.
15. I contributi sono concessi per le seguenti spese ammissibili, inerenti i progetti di cui al comma 11:
a) acquisto, costruzione, adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento di beni immobili;
b) acquisto di macchinari e di attrezzature;
c) spese di promozione nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alle lettere a) e b);
d) spese tecniche, generali e amministrative, nel limite massimo del 10 per cento delle spese di cui alla lettera a);
e) costo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui alle lettere da a) a d), nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
16. Non sono considerate ammissibili:
a) le spese sostenute dalle singole imprese che costituiscono il soggetto beneficiario;
b) le spese sostenute prima della presentazione della domanda, a eccezione dell'anticipo versato in applicazione del contratto preliminare per l'acquisto di beni immobili.
17. La domanda di contributo è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite PEC, a decorrere dall'1 febbraio 2021, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) atto costitutivo e statuto del soggetto che presenta domanda;
b) relazione descrittiva del progetto di investimento, con la precisazione delle modalità con cui, attraverso gli investimenti medesimi, vengono perseguite le finalità di cui al comma 11;
c) progetto preliminare e computo metrico, in caso di investimenti che prevedono le spese di cui al comma 15, lettera a);
d) documentazione comprovante la disponibilità del bene per un periodo almeno pari a quello previsto dal comma 22 per soddisfare il vincolo di destinazione relativo ai beni immobili, in caso di adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento dei medesimi;
e) contratto preliminare, in caso di acquisto di beni immobili;
f) preventivo delle spese di cui al comma 15, lettere b) e c).
18. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e delle singole imprese che lo costituiscono e che partecipano al progetto.
19. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi, nella misura dell'80 per cento delle spese ammissibili, secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
20. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie si rendono disponibili. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni. In caso di risorse insufficienti a finanziare l'intero importo dell'aiuto, il beneficiario è interpellato per esprimersi in ordine all'eventuale riduzione del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
21. I contributi possono essere erogati in via anticipata, previa richiesta, secondo i criteri e le modalità di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 .
22. I soggetti devono mantenere la destinazione dei beni immobili e mobili oggetto di contributo, rispettivamente per cinque e tre anni decorrenti dalla data di richiesta del saldo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 bis, commi 2 e 4, della legge regionale 7/2000 . Per il medesimo periodo del vincolo di destinazione, il beneficiario deve mantenere i requisiti di cui al comma 14 che si intendono rispettati anche in caso di sostituzione di una o più imprese aderenti.
23. Il mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di cui al comma 22, comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo è stato rispettato.
24. Per la concessione dei contributi di cui al comma 11 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
25.
Alla fine del comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono inserite le seguenti parole: << e degli aiuti di cui al comma 2 >>.

26.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è aggiunto il seguente:
<<2 quater. È ammessa l'erogazione parziale degli incentivi previa presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, purché sia rendicontato almeno il 50 per cento dell'intervento e purché l'importo da liquidare sia pari ad almeno 10.000 euro.>>.

27.
Dopo l' articolo 1 bis della legge regionale 22/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis.1
 (Misure urgenti per contrastare la diffusione del bostrico)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di contrastare l'eccezionale diffusione del bostrico, aggravata anche dalla calamità naturale della tempesta Vaia, possono essere concessi indennizzi a favore di proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati diretti a ripristinare la funzionalità degli ecosistemi forestali favorendo il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
2. Le imprese forestali che operano come soggetti delegati dai proprietari devono essere iscritte nell'elenco di cui all' articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
3. Gli indennizzi sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e consistono in un aiuto forfettario parametrato alla massa legnosa esboscata, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname attaccato dall'agente patogeno.
4. I criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti con regolamento regionale. Il regolamento stabilisce altresì le modalità e le condizioni per la concessione degli indennizzi ai Comuni singoli o associati che, in armonia con quanto previsto dall' articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), nel caso di terreni silenti, si sostituiscono ai proprietari con forme di sostituzione diretta al fine di ripristinare e migliorare le condizioni dei boschi e le loro funzioni protettive, ambientali ed economiche.
5. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), tra le misure di aiuto rientranti nel "Programma Anticrisi COVID-19" alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.>>.

28. Per le finalità previste dall' articolo 1 bis. 1 della legge regionale 22/2002 , come inserito dal comma 27 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
29.  
( ABROGATO )
(7)
30.  
( ABROGATO )
(8)
31.  
( ABROGATO )
(9)
32.  
( ABROGATO )
33. All' articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 53 è inserito il seguente:
<<53 bis. Per l'anno 2021 la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione in via anticipata di cui al comma 52 è presentata entro l'1 marzo 2021.>>;

b)
al comma 54 dopo le parole << i termini di esecuzione dello studio >>, sono inserite le seguenti: << , i contenuti minimi della relazione tecnico-scientifica da presentare per illustrare i risultati conseguiti >>.

34. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 51, della legge regionale 14/2018 e per gli effetti dell'articolo 2, comma 53 bis, della medesima legge regionale, come aggiunto dal comma 33, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
35. La Regione, a fronte dell'elevato numero di richieste di indennizzo pervenute nel 2020 per i danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica nonché degli impedimenti al regolare svolgimento delle attività di rilievo dei danni sul territorio dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata in via straordinaria a concedere un aiuto alle imprese agricole che:
a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008 ), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;
b) hanno denunciato danni da fauna selvatica per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità mediante sopralluogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.
(3)
36. L'aiuto di cui al comma 35 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 .
37. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
38. L'entità del danno per cui viene riconosciuto l'aiuto di cui al comma 35 è pari al 70 per cento di quello dichiarato. L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato ai sensi del comma 39 sia superiore a 150 euro e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario.
39. L'importo dell'aiuto è determinato applicando, all'entità calcolata ai sensi del comma 38, i valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2020 approvato ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, n. 23 (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008 ), detratti eventuali aiuti o indennizzi concessi per i medesimi danni.
40. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 37. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
41. Per le finalità di cui al comma 35, è destinata la spesa di 41.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
42. La Regione valorizza in maniera etica ed economica le carni della fauna abbattuta in attuazione di provvedimenti di prelievo in deroga cedendo le relative spoglie alle strutture autorizzate per la macellazione e la successiva commercializzazione.
43. Al fine di dare applicazione, anche in via sperimentale alle finalità di cui al comma 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche avvalendosi di soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, una rete di centri di stoccaggio per la raccolta, gestione e preparazione delle spoglie da conferire alle strutture autorizzate alla macellazione.
44. Per le finalità previste dal comma 43 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 81.
45. Le entrate derivanti dalla cessione delle carni ai sensi del comma 42, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
46. Al fine di valorizzare le produzioni tipiche e la biodiversità del territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Associazione Slow Food Italia, esclusivamente per iniziative da attivarsi entro i confini del Friuli Venezia Giulia, a sostegno dell'attività dei presidi di tutela, riguardanti la salvaguardia del paesaggio rurale, dei prodotti tradizionali locali o delle pratiche di allevamento, produzione e trasformazione.
47. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna entro l'1 marzo 2023; alla domanda è allegata la relazione contenente la descrizione dei presidi, l'illustrazione dell'attività e il relativo preventivo di spesa.
48. Il contributo è concesso a titolo di aiuto "de minimis" in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
50. Al fine di sostenere la ricerca sull'orticoltura non professionale e sulla gestione delle risorse idriche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Comunità di montagna del Gemonese, ente capofila del progetto pilota integrato "Il contributo degli orti familiari, degli orti urbani e dell'agricoltura non professionale per progettare i sistemi agroalimentari locali sostenibili, resilienti, in grado di produrre cibo sicuro e nutriente in un Friuli Venezia Giulia green", da sviluppare in rete con i Comuni di Muggia, San Leonardo e Castelnovo del Friuli.
51. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Comunità di montagna del Gemonese presenta domanda di contributo al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
53. Al fine di consentire alle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario di mantenere le attività agricole tradizionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai caseifici con sede sul territorio regionale che adottano il sistema turnario, contributi a sostegno dei costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
54. La domanda per il contributo di cui al comma 53 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, entro l'1 marzo di ogni anno, corredata di:
a) relazione illustrativa degli interventi previsti;
b) in caso di interventi su immobili, la documentazione comprovante la disponibilità degli stessi;
c) preventivo di spesa corredato delle offerte per la realizzazione degli interventi previsti;
d) modello debitamente compilato di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo ai contributi "de minimis" ottenuti nell'ultimo triennio.
55. I contributi di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nella misura del 90 per cento della spesa ammessa a contributo e, comunque, entro il limite massimo di 30.000 euro. Le risorse disponibili sono ripartite fra i beneficiari in modo proporzionale alla spesa ammessa a contributo. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
56. Su richiesta del beneficiario, i contributi di cui al comma 53 possono essere erogati in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
57. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
58. Subordinatamente all'approvazione della normativa comunitaria per il regime transitorio verso il nuovo periodo di programmazione, che estende al 31 dicembre 2022 l'attuale quadro giuridico e in attesa delle assegnazioni di nuove risorse derivanti dagli impegni di bilancio dell'Unione europea per le annualità 2021 e 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire la gestione e l'attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, secondo le condizioni contenute nel Programma, nelle relative disposizioni legislative regionali e nei regolamenti di attuazione.
59. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui al comma 58, è autorizzata:
a) a stanziare a bilancio per il 2021 e il 2022 e a trasferire, a titolo di anticipazione, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), apposite risorse a valere sul cofinanziamento regionale del PSR, al fine di dare continuità ai pagamenti relativi alle misure previste nell'ambito del PSR e di garantire un'adeguata copertura finanziaria nella fase di estensione della programmazione;
b) a utilizzare le economie di spesa che dovessero rendersi disponibili a valere sul PSR relativamente alle quote di cofinanziamento regionale e alle quote dei finanziamenti integrativi, ivi comprese quelle già trasferite ad AGEA, per l'attuazione delle iniziative del PSR attivate nella fase di estensione della programmazione.
60. Per le finalità di cui al comma 59, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 5 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2.500.000 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
61. La Regione attiva iniziative per implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti di suini e cinghiali al fine di prevenire i rischi di contagio delle malattie legate alla fauna selvatica, con particolare riguardo alla peste suina africana.
62. Per le finalità di cui al comma 61 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto e il posizionamento di recinzioni e altri sistemi di prevenzione dei rischi di contagio a favore delle PMI con allevamenti di suini e cinghiali operativi in Regione.
63. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
64. I contributi di cui al comma 62 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L n. 327 del 22 dicembre 2022.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 62 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di bandi.
66. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 65, è adottata su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, di concerto con l'Assessore alla salute.
67. Per la concessione dei contributi di cui al comma 62 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
68. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020 con cui è ripartito il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19, istituito nell'ambito del regime di aiuto di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle imprese del settore della pesca in acque interne sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
69. Per la concessione dei contributi di cui al comma 68, è applicata la somma di 21.303,26 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui all'articolo 1, comma 7.
70. Alla legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
<<Art. 1
 (Oggetto)
1. In considerazione del riordino istituzionale degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attuato con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la presente legge disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, di seguito funghi, nel territorio regionale nel rispetto dei livelli uniformi di tutela previsti dalla normativa statale a protezione dell'ambiente e dell'ecosistema e opera la riallocazione delle relative funzioni in capo alle Comunità di montagna, di seguito CDM, e agli Enti di decentramento regionale, di seguito EDR, nei territori di rispettiva competenza.>>;

b)
all'alinea del comma 1 dell'articolo 2 le parole << dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali >> sono sostituite dalle seguenti: << dalle CDM e dagli EDR >>;

c)
al comma 2 dell'articolo 2 le parole << Unioni territoriali intercomunali, di seguito Unioni >> sono sostituite dalle seguenti: << CDM, dagli EDR >>;

d)
il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<<3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione è presentata, corredata del certificato di superamento della prova orale, all'EDR o alla CDM di riferimento in base alla residenza del richiedente; i non residenti in Regione possono presentare la domanda a qualunque EDR o CDM. L'ente che ha ricevuto la domanda provvede al rilascio dell'autorizzazione nel termine di trenta giorni.>>;

e)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: << (Raccolta dei funghi nel territorio degli EDR non compreso nelle CDM) >>; all'alinea del comma 1 le parole << in tutto il territorio regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio degli EDR non compreso in una CDM >> e alla lettera b) del comma 1 le parole << alla Regione >> sono sostituite dalle seguenti: << all'EDR >>;

f)
il comma 4 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<4. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di caccia, è individuato l'importo del contributo annuale.>>;

g)
la rubrica dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente: << (Raccolta dei funghi nel territorio delle CDM) >> e all'alinea del comma 1 le parole << entro ciascuna delle aree territoriali di cui all'allegato C bis della legge regionale 26/2014 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel territorio di ciascuna CDM >>;

h)
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 le parole << all'Unione >> sono sostituite dalle seguenti: << alla CDM >> e le parole << dalla Giunta regionale in misura non inferiore a 25 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi del comma 9 >>;

i)
all'alinea del comma 5 dell'articolo 4 le parole << aree territoriali di cui al comma 1 >> sono sostituite dalla seguente: << CDM >>;

j)
alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 le parole << all'Unione >> sono sostituite dalle seguenti: << alla CDM >> e le parole << dalla Giunta regionale in misura inferiore a 5 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << ai sensi del comma 9 >>;

k)
all'alinea del comma 5 bis dell'articolo 4 le parole << inviato preventiva comunicazione alla Unione medesima utilizzando il modello pubblicato sul sito internet della Regione, pernottino >> sono sostituite dalle seguenti: << preventivamente comunicato alla CDM, secondo le modalità stabilite dalla medesima, di pernottare nel relativo territorio >> e prima delle parole << siano in possesso di uno dei seguenti requisiti >> è inserita la seguente: << purché >>;

l)
al comma 9 dell'articolo 4 le parole << dei contributi di cui ai commi 1 e 5 e le modalità di versamento >> sono sostituite dalle seguenti: << del contributo annuale di cui al comma 1 e del contributo giornaliero di cui al comma 5 >>;

m)
al comma 1 dell'articolo 6 le parole << dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità >> sono sostituite dalle seguenti: << dall'EDR competente per territorio >>;

n)
l'articolo 13 è abrogato;

o)
l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15
 (Norme transitorie)
1. Le autorizzazioni alla raccolta acquisite ai sensi della presente legge prima della data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e ai sensi dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 12/2000 continuano a essere valide.
2. Nelle more della costituzione delle Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre)):
a) le funzioni che la presente legge assegna alle CDM sono esercitate in tale zona dall'EDR di Pordenone;
b) il versamento del contributo annuale ai sensi dell'articolo 3 all'EDR di Pordenone effettuato prima della costituzione delle CDM consente la raccolta nel territorio dell'EDR medesimo per tutto l'anno solare.
3. Nel 2021 la Regione trasferisce alle CDM e agli EDR risorse in misura complessivamente non superiore a quanto introitato nell'anno finanziario 2020 a seguito dei versamenti dei contributi annuali per la raccolta dei funghi in tutto il territorio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), nella versione previgente alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Le risorse sono trasferite nella misura determinata in applicazione dei seguenti criteri:
a) l'85 per cento è attribuito alle CDM in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni compresi in ciascuna di esse;
b) il 15 per cento è attribuito agli EDR in misura proporzionale alla superficie complessiva dei Comuni non rientranti nelle CDM compresi in ciascuno di esse.
4. Nelle more della predisposizione da parte della Regione di un sistema unificato per il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 3 e dei contributi annuali, giornalieri e settimanali di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).>>;

71. Per le finalità di cui all' articolo 15, comma 3, della legge regionale 25/2017 , come sostituito dal comma 70, lettera o), è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
72. La Regione trasferisce alle Comunità di montagna risorse per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi da 143 a 146 bis, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), attribuite alle Comunità medesime ai sensi dell' articolo 19, comma 7, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).
73. Per le finalità di cui al comma 72, le Comunità presentano richiesta di trasferimento al Servizio competente in materia di montagna entro il 30 settembre di ogni anno per l'esercizio successivo, allegando l'elenco dei beneficiari che hanno ottenuto la concessione del contributo nell'anno in corso, con l'indicazione del relativo importo.
74. Le risorse disponibili sono ripartite e contestualmente erogate, entro il 30 aprile di ogni anno, con decreto del Direttore del servizio competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'entità del trasferimento destinato a ciascuna Comunità di montagna corrisponde alla somma dei contributi concessi dalla medesima come comunicati entro il 30 settembre dell'anno precedente;
b) ai fini del calcolo di cui alla lettera a), gli importi concessi, anche con più provvedimenti, a ogni beneficiario in misura superiore a 5.000 euro vengono considerati pari a 5.000 euro.
74 bis. Nel corso dell'esercizio in cui è stato effettuato il riparto ai sensi del comma 74 e sulla base delle informazioni contenute nella domanda presentata entro il 30 settembre per l'esercizio successivo:
a) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino superiori a quelle dalla stessa impegnate, la differenza viene scomputata dal riparto dell'anno successivo;
b) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino inferiori a quelle dalla stessa impegnate, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie approvate dalla Comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso, nel limite delle risorse stanziate nell'esercizio di concessione, previa richiesta della Comunità medesima.
75. Nel 2021, le risorse sono ripartite d'ufficio alle Comunità di montagna, in applicazione dei criteri di cui al comma 74, sulla base dei beneficiari che hanno ottenuto la concessione del contributo nel 2020. Con il decreto di riparto sono stabilite le modalità e i termini con cui le Comunità comunicano l'avvenuta concessione dei contributi per le spese sostenute dalle imprese nel 2021; le risorse non utilizzate vengono scomputate dal riparto dell'anno successivo. Il riparto relativo alla zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti friulane è sospeso fino alla costituzione delle Comunità di montagna ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre)).
75 bis. Nel 2022 le risorse sono ripartite e contestualmente trasferite d'ufficio alle Comunità di montagna in misura proporzionalmente corrispondente a quella dell'anno 2021, come determinata con decreti del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 2078/AGFOR del 18 marzo 2021 e n. 5322/AGFOR del 29 luglio 2021. Le risorse non utilizzate vengono scomputate dal riparto dell'anno successivo.
76. Per le finalità di cui al comma 72, è destinata la spesa di 580.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
77. All' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 13, sono inseriti i seguenti:
<<13 bis. Il Comune richiede l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento della spesa e a saldo delle singole annualità, allegando la rendicontazione prevista dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 e la relazione che illustra l'avanzamento fisico e finanziario degli interventi.
13 ter. È fissato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo di rendicontazione della spesa.>>;

b)
dopo il comma 14 è inserito il seguente:
<<14 bis. Su istanza del Comune, la struttura regionale competente è autorizzata a prorogare i termini di rendicontazione stabiliti, per le singole annualità, con il provvedimento di concessione: a tal fine, l'istanza è corredata del nuovo cronoprogramma e della relazione che illustra le motivazioni della richiesta di proroga e della conseguente variazione del programma degli interventi.>>.

78. Per le finalità di cui al comma 77 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Andreis un contributo per le finalità di cui all' articolo 2, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di finanziare le domande ammesse a contributo presentate nel 2020 dalle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata e non finanziate.
80. Per le finalità di cui al comma 79, è destinata la spesa di 5.540 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 81.
81. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 62 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Parole sostituite al comma 63 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Lettera a) del comma 35 sostituita da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Parole aggiunte al comma 38 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Parole sostituite al comma 39 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6Comma 75 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7Comma 29 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
8Comma 30 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
9Comma 31 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
10Comma 32 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
11Parole aggiunte al comma 73 da art. 3, comma 43, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Comma 74 sostituito da art. 3, comma 43, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
13Comma 74 bis aggiunto da art. 3, comma 43, lettera c), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
14Parole sostituite al comma 47 da art. 3, comma 85, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
15Parole aggiunte al comma 61 da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
16Comma 62 sostituito da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
17Parole soppresse al comma 63 da art. 32, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
18Comma 64 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
19Comma 65 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 10/2023
20Comma 53 interpretato da art. 3, comma 23, L. R. 14/2023 . Per <<costi per interventi di adeguamento e ammodernamento delle strutture>> si intendono anche i costi per macchinari e attrezzature sostenuti per adeguare e ammodernare le linee produttive di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli.