LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 12
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Al comma 68 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), dopo la parola << gratuito >> sono aggiunte le seguenti: << ovvero alla loro demolizione e ricostruzione >>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 67, della legge regionale 45/2017 , è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 3.
3. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella K.