LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 10
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie)
1. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.698.844.181,70 euro a favore dei medesimi per il triennio 2021-2023, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), ammontano:
a) per l'anno 2021 a 552.814.179,12 euro;
b) per l'anno 2022 a 588.113.001,29 euro;
c) per l'anno 2023 a 557.917.001,29 euro.
2. Le risorse finanziarie regionali complessive pari a 125.320.000 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:
a) per l'anno 2021 a 43.320.000 euro;
b) per l'anno 2022 a 41 milioni di euro;
c) per l'anno 2023 a 41 milioni di euro.
3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2021-2023, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono costituite:
a) dalla quota garantita ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 18/2015 , pari a complessivi 1.478.365.572,48 euro per il triennio 2021-2023, di cui 466.452.197,83 euro per l'anno 2021, 509.784.267,04 euro per l'anno 2022 e 502.129.107,61 euro per l'anno 2023. L'importo complessivo del triennio 2021-2023 ricomprende le risorse destinate agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 90, per 23.937.271,87 euro;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 114.808.302,74 euro per il triennio 2021-2023, di cui 63.676.873,68 euro per l'anno 2021, 43.881.710,03 euro per l'anno 2022 e 7.249.719,03 euro per l'anno 2023. Le risorse complessive della quota straordinaria sono destinate, per l'importo di 32.741.242,22 euro per l'anno 2022, agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 90 relativi al triennio 2021-2023;
c) dalla quota aggiuntiva ordinaria destinata agli investimenti strategici di sviluppo di cui al comma 90 pari a complessivi 105.670.306,48 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 34.447.024,22 euro per l'anno 2022, 48.538.174,65 euro per l'anno 2023.
5. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella O avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 6 per l'importo pari a 1.291.808.349,06 euro per il triennio 2021-2023, di cui 414.283.443,08 euro per l'anno 2021, 436.842.078,60 euro per l'anno 2022 e 440.682.827,38 per l'anno 2023;
b) del fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 15;
c) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 18;
d) del fondo per le Comunità di montagna e della Comunità collinare di cui al comma 28 per l'importo pari a 22.145.282,46 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.050.537,88 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
e) del fondo di cui al comma 32, per le Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
f) del fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui al comma 35;
g) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 38;
h) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 48;
i) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 50;
j) dell'assegnazione di cui al comma 55;
k) del fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi di cui al comma 60;
l) degli impegni pluriennali a favore dei Comuni di cui all'articolo 10, commi 81 e 83, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e di cui all' articolo 10, comma 38, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020);
m) dell'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 60, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
n) dell'assegnazione di cui al comma 66 per l'importo pari a 9.510.538,89 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.585.830,25 euro per l'anno 2021 e 3.962.354,32 euro per ciascuno degli anni 2022-2023;
o) dell'assegnazione di cui al comma 68;
p) dell'assegnazione di cui al comma 70;
q) dell'assegnazione di cui al comma 72 per l'importo pari a 4.990.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 990.000 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
r) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo pari a 3.800.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
s) dell'assegnazione di cui al comma 76 per l'importo pari a 6.431.167,16 euro per il triennio 2021-2023, di cui 2.431.167,16 euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
t) dell'assegnazione di cui al comma 77 per l'importo di 4 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
u) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo di 80.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
v) dell'assegnazione di cui al comma 81 per l'importo di 80.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
w) dell'assegnazione di cui al comma 84 per l'importo di 2 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
x) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 1;
y) dell'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 3;
z) delle risorse già concertate per i trienni 2019-2021 e 2020-2022 per l'importo di 45.574.212 euro, di cui 22.245.212 euro per l'anno 2021 e 23.329.000 euro per l'anno 2022;
aa) delle risorse per gli investimenti di sviluppo del sistema integrato Regione-Enti locali di cui al comma 90 per l'importo di 23.937.271,87 euro per il triennio 2021-2023, di cui 5.065.159,14 euro per l'anno 2022 e 18.872.112,73 euro per l'anno 2023.
6. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.343.107.639,23 euro per il triennio 2021-2023, di cui 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
7. Il fondo di cui al comma 6 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 439.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) quota di solidarietà pari a 7.840.748,78 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
8. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la quota ordinaria di cui al comma 7, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2020 della quota ordinaria di cui all' articolo 9, comma 7, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020).
9. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la quota di solidarietà di cui al comma 7, lettera b), è ripartita come segue:
a) per l'importo di 6.840.748,78 euro in misura proporzionale all'assegnazione complessiva per l'anno 2020 della quota di solidarietà di cui all' articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2019 ;
b) per l'importo di 1 milione di euro in parti uguali tra i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 5.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre 2017.
10. Le risorse di cui al comma 6, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
11. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa complessiva di 1.343.107.639,23 euro per il triennio 2021-2023, di cui 447.702.546,41 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
12. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> dell'allegata Tabella P.
13. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 12 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 5 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
14. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 12, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2021-2023, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
15. Il fondo ordinario transitorio di cui all' articolo 45, comma 4, della legge regionale 18/2015 per il funzionamento e l'attività istituzionale delle Unioni territoriali è pari, per l'anno 2021, a 1.034.281,25 euro.
16. Il fondo di cui al comma 15 è concesso ed erogato d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 255.589,85 euro a favore dell'Unione territoriale intercomunale Livenza-Cansiglio-Cavallo;
b) 778.691,40 euro a favore dell'Unione territoriale intercomunale Valli e Dolomiti friulane.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa di 1.034.281,25 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
18. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
19. Per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse di cui al comma 18 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2020 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 125 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 43 milioni di euro per l'anno 2021 e 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
22. Le risorse di cui al comma 21 sono suddivise in due quote:
a) quota ordinaria, pari a complessivi 81 milioni di euro, di cui 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, assegnata d'ufficio dalla Direzione competente in materia di autonomie locali, concessa ed erogata in un'unica soluzione secondo il seguente riparto:
1) per il 12 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
2) per il 23 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
3) per il 23 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
4) per il 42 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine;
b) quota integrativa, pari a complessivi 44 milioni di euro, di cui 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, assegnata dalla Direzione competente in materia di edilizia scolastica, ripartita come segue:
1) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia 3.467.000 euro per l'anno 2021, 2.100.000 euro per l'anno 2022, 2.600.000 euro per l'anno 2023;
2) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone 2.092.300 euro per l'anno 2021, 3.232.230 euro per l'anno 2022, 1.241.250 euro per l'anno 2023;
3) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste 2.640.700 euro per l'anno 2021, 4.167.770 euro per l'anno 2022, 4.658.750 euro per l'anno 2023;
4) a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine 7.800.000 euro per l'anno 2021, 4.500.000 euro per l'anno 2022, 5.500.000 euro per l'anno 2023.
23. Per le finalità previste dal comma 22, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 81 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
24. Per le finalità previste dal comma 22, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 44 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 16 milioni di euro per l'anno 2021 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio)- Programma n. 3 (Edilizia scolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 320.000 euro per l'anno 2021 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.
26. Le risorse di cui al comma 25 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.
27. Per la finalità prevista dal comma 25 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 30.607.835,62 euro per il triennio 2021-2023, di cui 9.513.091,04 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
29. Per l'anno 2021 le risorse di cui al comma 28 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 857.700,44 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 901.271,81 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
f) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
(8)
30. Per ciascuno degli anni 2022 e 2023 le risorse di cui al comma 28 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.133.618,05 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.082.922,27 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.132.986,76 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.362.031,01 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio e 1.431.222,49 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
e) 1.614.527,08 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
f) 790.064,63 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
(9)
31. Per la finalità prevista dal comma 28 è destinata la spesa di 30.607.835,62 euro per il triennio 2021-2023, di cui 9.513.091,04 euro per l'anno 2021 e 10.547.372,29 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa.
33. L'assegnazione di cui al comma 32, pari a massimo 150.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
34. Per la finalità prevista dal comma 32 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
35. Il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all' articolo 8, comma 9, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e all' articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 8.308.322,67 euro per il triennio 2021-2023, di cui 2.569.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.869.440,89 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
36. Il fondo di cui al comma 35 è assegnato d'ufficio e in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
37. Per la finalità prevista dal comma 35 è destinata la spesa complessiva di 8.308.322,67 euro per il triennio 2021-2023, di cui 2.569.440,89 euro per l'anno 2021 e 2.869.440,89 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
38. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
39. Il fondo di cui al comma 38 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
40. La quota di cui al comma 39, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
41. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 40 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
42. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 40 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) la richiesta espressa di voler beneficiare del contributo;
b) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse all'estinzione anticipata del debito, comprovate da una simulazione di chiusura anticipata del mutuo fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
c) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
d) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
43. Il contributo di cui al comma 40 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
44. Le risorse di cui al comma 39, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 42 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 42, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
45. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 43 e 44 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
46. Per la quota di cui al comma 39, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
47. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa complessiva di 4.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
48. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
49. Per la finalità prevista dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017.
51.  
( ABROGATO )
52. Le risorse di cui al comma 50 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
53. Le risorse di cui al comma 50 sono pari a complessivi 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
54. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I programmi formativi devono essere formalmente condivisi con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
56. Le risorse di cui al comma 55 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
57. L'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 55.
58. Il contributo di cui al comma 55 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dritto di accesso).
59. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 90.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo di anticipazione relativo a spese legali a seguito di contenziosi caratterizzati da notevoli incertezze di definizione, pari a complessivi 750.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
61. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 60 tra i quali, in particolare, la dimostrazione di aver effettuato opportuni accantonamenti nell'apposito fondo, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione delle risorse, nonché le modalità e le tempistiche pluriennali di restituzione alla Regione dell'assegnazione ricevuta.
62. Per la finalità prevista dal comma 60 è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 250.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
63. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitari:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;
b) al Comune di Gorizia complessivi 270.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisi in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
64. Le risorse di cui al comma 63 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
65. Per le finalità previste dal comma 63 è destinata la spesa complessiva di 690.000 euro per il triennio 2021-2023, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
66. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore dei Comuni è pari a complessivi 11.887.062,96 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.962.354,32 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
67. Per la finalità prevista dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 11.887.062,96 euro per il triennio 2021-2023, di cui 3.962.354,32 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
68. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.605.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 535.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
69. Per la finalità prevista dal comma 68 è destinata la spesa complessiva di 1.605.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 535.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
70. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG un contributo straordinario di 20.000 euro per l'anno 2021.
71. Per le finalità previste dal comma 70 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
72. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di investimento, è pari a complessivi 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
73. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
74. L'assegnazione di cui all' articolo 10, comma 78, della legge regionale 25/2016 , con riferimento alle spese di parte corrente, è pari a complessivi 4.200.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
75. Per la finalità prevista dal comma 74 è destinata la spesa complessiva di 4.200.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
76. Per la finalità prevista dall' articolo 10, comma 72, della legge regionale 29/2018 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro per il triennio 2021-2023, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
77. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 36 e 37, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro, suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
79. Il contributo di cui al comma 78 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
80. Per la finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
83. Per la finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa complessiva pari a 120.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 40.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
84.  
( ABROGATO )
(1)
85.  
( ABROGATO )
(2)
86.  
( ABROGATO )
(3)
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( ABROGATO )
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88.  
( ABROGATO )
(5)
89.  
( ABROGATO )
(6)
90. Per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), è destinata la spesa complessiva di 162.348.820,57 euro per il triennio 2021-2023, di cui 22.685.107,61 euro per l'anno 2021, 72.253.425,58 euro per l'anno 2022 e 67.410.287,38 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
91. Al fine della realizzazione della Terza Conferenza regionale di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento. L'ARLeF predispone una o più relazioni di carattere tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e redige gli atti della Conferenza in lingua italiana e friulana.
92. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 91 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
94. Ai fini della realizzazione della Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca di cui all' articolo 17 bis della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Università degli Studi di Udine per il supporto tecnico scientifico e per la redazione degli atti della Conferenza in lingua italiana e tedesca e al Comune ospitante l'evento per le iniziative correlate e preparatorie per la realizzazione della Conferenza.
95. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 94 è presentata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'ufficio competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
97. Per le finalità di cui all' articolo 21, comma 3 bis, della legge regionale 26/2014 l'ARLeF sostiene le attività dell'Assemblea di comunità linguistica friulana per la promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione per la tutela e la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
98. Ai fini del comma 97 sono assegnati d'ufficio all'ARLeF 75.000 euro per l'anno 2021.
99. Per le finalità di cui al comma 97 è destinata la spesa complessiva di 225.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 75.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
100. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati pari a 1.345.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.330.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 è ripartito come segue:
a) 850.040 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 181.210 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 135.000 euro per l'anno 2021, 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per l'edizione del Corso Origini 2020: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: Lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 49.950 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 .
101. La domanda di concessione del contributo per le iniziative di cui al comma 100, lettera d), è presentata al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è destinata la spesa complessiva di 4.005.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 1.345.000 euro per l'anno 2021 e 1.330.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
103. Per il funzionamento e le attività dello Sportello linguistico regionale per la lingua tedesca di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale 20/2009 , con deliberazione della Giunta regionale è stabilito l'ammontare della quota annua a favore dello Sportello linguistico per le finalità di cui all' articolo 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).
104. Agli oneri derivanti dal comma 103 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
105. Al fine di promuovere e valorizzare la cultura e la lingua friulana nell'ambito dell'attività teatrale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse all'associazione Teatro stabile friulano per il perseguimento delle finalità istituzionali.
106. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 105 è presentata annualmente entro il 31 marzo alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata del programma degli interventi e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso.
107. Per le finalità previste dal comma 105 è destinata la spesa complessiva di 270.000 euro, suddivisa in ragione di 90.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 144.
108. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste, un contributo straordinario a sostegno delle spese organizzative, di personale e materiali, necessarie per svolgere interventi di cura e pulizia dei propri territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo la rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat, nonché per il contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia di COVID-19.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
110. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Servizio di cui al comma 109 provvede alla concessione del contributo, che può essere erogato in un'unica soluzione all'atto della concessione medesima. Nel decreto di concessione sono stabiliti le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
111. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
112. L'Amministrazione regionale è autorizzata all'acquisto di fotocamere con sensore ad attivazione automatica, al fine di dotare, su richiesta, di adeguato supporto tecnologico in riferimento alle specifiche funzioni istituzionali, i corpi della polizia locale, le prefetture e gli uffici di polizia di frontiera della Regione. Le domande sono presentate alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione.
113. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
114. Ai sensi dell’ articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2021 di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
115. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2021.
116. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all' articolo 18, comma 7 bis, della legge regionale 26/2007 , ai fini della determinazione degli importi destinati per l'esercizio 2021 a ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007 , si applicano le percentuali assegnate agli stessi enti con riferimento allo stanziamento complessivo destinato alla propria categoria di appartenenza nell'esercizio 2020. Il finanziamento in tal modo determinato a favore di ciascun ente riconosciuto è erogato in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
117. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
118. Per le finalità previste dal comma 117, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2021 la spesa di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 550.000 euro per i contratti di lavoro flessibile e 200.000 euro per i contratti a tempo determinato, a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
119. Per le finalità di cui all' articolo 8 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.
120. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 119, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 246 (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)).
121. Per le finalità di cui al comma 119, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
122. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
123. La quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2021 è ripartita come segue:
a) 390.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 ;
b) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
c) 10.000 euro all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico e per le iniziative correlate e preparatorie all'evento, al fine della realizzazione della "Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena" di cui all' articolo 10 della legge regionale 26/2007 ;
d) 45.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2021 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
e) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali / Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2021 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
f) 25.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nel 2021 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
g) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
h) 80.000 euro alla Comunità montana Canal del Ferro e Val Canale per l'organizzazione di corsi di lingua slovena e tedesca in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio della Val Canale, al fine di sostenere e promuovere l'insegnamento delle lingue slovena e tedesca in tali territori, anche con riferimento all' articolo 5 della legge 38/2001 .
124. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 123, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 123, con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per il contributo di cui alla lettera h) del comma 123, con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese dei contributi di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 123, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.
125. Per le finalità previste dal comma 123, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , è destinata per l'anno 2021 la spesa di 705.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
126. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
127. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
128. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 127, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015 .
129. Per le finalità previste dal comma 127, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
130. In attuazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 660.000 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 340.000 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per il sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane di tali territori, mediante un abbattimento parziale delle spese di gestione delle aziende nel rispetto delle regole europee del "de minimis", ai fini dello sviluppo commerciale, agricolo, forestale e artigianale del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine, nonché per sostenere le imprese di tali territori colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) 396.000 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 204.000 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per interventi di manutenzione su proprietà pubbliche, per interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari per il mantenimento del territorio, al fine di migliorare le condizioni operative delle aziende produttive locali delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale;
c) 200.000 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre per la prosecuzione del progetto di valorizzazione e di incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna con particolare attenzione al sistema produttivo a indirizzo biologico del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine.
131. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 130, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
132. Per le finalità previste dal comma 130, lettere a) e c), è applicata la somma di 1.200.000 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui al comma 7 dell'articolo 1.
133. Per le finalità previste dal comma 130, lettera b), è applicata la somma di 600.000 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui al comma 7 dell'articolo 1.
134. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 225.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 225.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.
135. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 134, corredate di una relazione illustrativa del progetto comune, delle rispettive attività previste nell'ambito di tale progetto e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 246 del 2015.
136. Per le finalità di cui al comma 134 è applicata la somma di 450.000 euro per l'anno 2021, quale quota del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A5 di cui al comma 7 dell'articolo 1.
137. Per l'attività istituzionale connessa alla promozione e alla diffusione della lingua friulana, nelle more dell'attuazione dell' articolo 24 della legge regionale 29/2007 , per il 2021 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) 17.500 euro all'associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;
b) 10.000 euro all'associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;
c) 10.000 euro all'associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;
d) 12.500 euro alla Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;
e) 12.500 euro all'associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;
f) 10.000 euro alla Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.
138. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 137, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
139. Per le finalità di cui al comma 137 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
140. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio risorse straordinarie per l'anno 2021 a favore dei Comuni montani proprietari di boschi individuati nell'allegata Tabella S, per gli importi ivi indicati.
141. Per le finalità previste dal comma 140 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144.
142. Per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di cui all' articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e di cui all' articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , le sanzioni previste dalla normativa statale per il mancato e ritardato invio delle certificazioni operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.
143. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 142 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 305 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2021-2023.
144. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 84 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
2Comma 85 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
3Comma 86 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
4Comma 87 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
5Comma 88 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
6Comma 89 abrogato da art. 35, comma 1, lettera t), L. R. 5/2021
7Comma 142 sostituito da art. 53, comma 1, L. R. 6/2021
8Lettera d) del comma 29 sostituita da art. 9, comma 5, L. R. 13/2021
9Lettera d) del comma 30 sostituita da art. 9, comma 6, L. R. 13/2021
10Comma 51 abrogato da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 13/2021
11Parole soppresse al comma 52 da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 13/2021