LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2
 (Attività produttive)
1.
Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << fino al 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << fino al 31 dicembre 2021 >>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Arta Terme il contributo già concesso ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con decreto 18 novembre 2019, n. 3156/PROTUR per la realizzazione di una infrastruttura turistica denominata "Ammodernamento di strutture ricreative turistiche, zipline e parco fitness", per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 2, comma 77, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).
3. Per le finalità di cui al comma 2 il Comune di Arta Terme presenta domanda di conferma del contributo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di turismo, corredata di una relazione illustrativa, di un quadro economico degli interventi da realizzare, di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari. Con il decreto di conferma sono fissati le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
4. I termini per la rendicontazione delle spese dei contributi stabiliti con i decreti di concessione di cui all' articolo 2, comma 135, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all' articolo 1, comma 119, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono prorogati al 30 giugno 2022.
5. In deroga a quanto previsto dall' articolo 160, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), il Comune di San Quirino è autorizzato a utilizzare l'immobile oggetto di contributo già concesso ai sensi del medesimo articolo 160 con decreto n. 1530/PROD/TUR dell'11 ottobre 2012 per la realizzazione di lavori di adattamento e ristrutturazione di fabbricato esistente, quale sede di scuole e corsi di addestramento, anche a carattere non professionale, per attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per iniziative di promozione e di tutela dell'ambiente, da parte di associazioni ed enti, senza finalità di lucro, con sede legale e operativa sul territorio regionale.
6.
Al comma 10 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 , (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le parole << 30 novembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 maggio 2021 >> e le parole << 31 dicembre 2020 >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 giugno 2021 >>.