LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  07/01/2021
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10
 (Funzione pubblica)
1. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall' articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2020.
2. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2021 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2020.
3.
L' articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.

4. All' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel secondo periodo del comma 20 le parole: << , ed è attuata in via sperimentale per un periodo di sei anni; durante detto periodo non è corrisposta al personale regionale l'indennità di mensa di cui all' articolo 54 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) >> sono soppresse;

b)
il comma 21 è abrogato.

5. Nei procedimenti amministrativi di cui all' articolo 29 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), compresi quelli che prevedono l'utilizzo della modalità telematica, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di incentivo, nonché ogni successivo ulteriore atto o documento a essi correlato, possono essere presentati, per conto del richiedente, anche da soggetto da questi delegato, allegando la procura rilasciata su carta semplice sottoscritta e accompagnata dalla copia di idoneo documento di identità del delegante in corso di validità.
6. Nei procedimenti di cui al comma 5 la mancata allegazione del documento di identità da parte del richiedente o del soggetto da questi delegato, qualora prevista, può essere sempre sanata.