LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2020
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Capo II
  Modifiche alla legge regionale 21/2014
Art. 38
  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 21/2014)
1.
Alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), le parole << attraverso intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca >> sono sostituite dalle seguenti: << anche attraverso intese con i competenti Ministeri >>.

Art. 39
  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
<<d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);>>;

b)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
<<g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);>>;

c)
dopo la lettera g) è inserita la seguente:
<<g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);>>.

Art. 40
  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014)
1.
L' articolo 11 della legge regionale 21/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Agenzia regionale per il diritto allo studio)
1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 16/2012 , assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.
2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell' articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
4. Spetta all'ARDIS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi previsti dal programma;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della legge regionale 13/2018 .
5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).>>.

(1)
Note:
1Il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014, così come sostituito dall'articolo 40 della L.R. 24/2020, va sostituito dal seguente: <<1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>>>., come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. d.d. 7/1/2021, n. 1..
Art. 41
  (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 21/2014)
1.
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 21/2014 la parola << universitario >> è sostituita dalle seguenti: << in ambito scolastico e universitario >>.

Art. 42
  (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 21/2014)
1. All' articolo 16 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera c) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
<<c bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS eletto dagli studenti stessi secondo modalità previste dagli ordinamenti degli Istituti;
c ter) un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte.>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Comitato degli studenti può realizzare in collaborazione con ARDIS progetti su tematiche riguardanti il diritto allo studio nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le Linee Guida di cui all'articolo 8.>>.

Art. 43
  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 21/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 21/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;>>;

b)
dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
<<e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;>>.

Art. 44
  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 21/2014)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21/2014 dopo le parole << del diritto allo studio universitario >> sono inserite le seguenti: << , ivi compresa la promozione di attività formative per lo sviluppo di competenze trasversali >>.

Art. 45
  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 21/2014)
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 21/2014 è inserita la seguente:
<<e bis) contributi straordinari riservati agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1, con Disturbi Specifici di Apprendimento, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);>>.

Art. 46
  (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 21/2014)
1.
Dopo l' articolo 35 della legge regionale 21/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Interventi per gli studenti meritevoli)
1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;
b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;
c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.>>.