LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2020
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 40
  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014)
1.
L' articolo 11 della legge regionale 21/2014 è sostituito dal seguente:
<<Art. 11
 (Agenzia regionale per il diritto allo studio)
1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell' articolo 27 della legge regionale 16/2012 , assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.
2. ARDIS provvede al perseguimento delle finalità previste dalla presente legge e all'attuazione dell' articolo 3, comma 1 bis, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
4. Spetta all'ARDIS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi previsti dal programma;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
d) attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della legge regionale 13/2018 .
5. L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6. L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).>>.

(1)
Note:
1Il testo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21/2014, così come sostituito dall'articolo 40 della L.R. 24/2020, va sostituito dal seguente: <<1. L'ARDISS, istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16/2012, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>>>., come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. d.d. 7/1/2021, n. 1..