LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2020
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Capo III
 Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 47
 (Norma transitoria)
1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
Art. 48
 (Disposizione di coordinamento)
1.
Ovunque nella legislazione regionale ricorrano le espressioni: << Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) >> e << ARDISS >>, queste sono sostituite con: << Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) >> e << ARDIS >>.

(1)
Note:
1Nell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R dd. 07/01/2021, n. 1, è segnalato che il testo del comma 1 dell'articolo 48 della L.R. 24/2020 trasmesso dalla Presidenza del Consiglio regionale, contiene errori materiali. Il testo corretto del comma 1 dell'art. 48 è nuovamente pubblicato.
Art. 49
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 13/2018 , come modificato dall'articolo 5, e tenuto conto di quanto disposto dall' articolo 7 della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Per le finalità previste dall' articolo 10 bis della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
7. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere a sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 14, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 15 bis della legge regionale 13/2018 come modificato dall'articolo 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto alo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
12. Per le finalità previste dall' articolo 28 bis della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 18, è autorizzata la spesa di 60.000 euro, in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
13. Agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.
14. Per le finalità previste dall' articolo 28 ter della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 19, è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro in ragione di 80.000 euro per l'anno 2021 e 100.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15. Agli oneri derivanti dal comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
16. Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 20, è autorizzata la spesa di 25.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2021 e 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
17. Agli oneri derivanti dal comma 16 si provvede come di seguito indicato:
a) mediante storno di 10.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti);
b) mediante storno di 15.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
18. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 36 ter della legge regionale 13/2018 come inserito dall'articolo 24, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.
19. Per le finalità previste dall' articolo 36 quater della legge regionale 13/2018 , come inserito dall'articolo 25, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
20. Agli oneri derivanti dal 19 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 2, lettera c), della legge regionale 13/2018 , come modificato dall'articolo 27, è autorizzata la spesa complessiva di 130.000 euro, in ragione di 90.000 euro per l'anno 2021 e 40.000 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.
22. Agli oneri derivanti dal comma 21 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione del bilancio per gli anni 2020-2022.
23. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 44 della legge regionale 13/2018 , come modificato dall'articolo 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 47, comma 1, della legge regionale 13/2018 , come sostituito dall'articolo 34, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per anni 2020-2022.
25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 26, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 21/2014 , come inserita dall'articolo 45, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
26. Per le finalità previste dall' articolo 35 bis della legge regionale 21/2014 , come inserito dall'articolo 46, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
27. Agli oneri derivanti dal comma 26 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Art. 50
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi dal 6 al 9 dell' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);
b) gli articoli 8, 10, 12, 13 e 52 della legge regionale 13/2018 ;
c) i commi da 23 a 26 dell' articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).
Art. 51
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2021.