LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

TESTO VIGENTE dal 10/12/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/12/2020
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 46
  (Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge regionale 21/2014)
1.
Dopo l' articolo 35 della legge regionale 21/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 35 bis
 (Interventi per gli studenti meritevoli)
1. Al fine di potenziare il sistema di formazione superiore per gli studenti particolarmente meritevoli dell'Università degli studi di Udine e dell'Università degli studi di Trieste, ARDIS concede contributi da ripartirsi in parti uguali all'Università degli Studi di Udine per le attività della Scuola Superiore dell'Università di Udine e al Collegio Universitario per le Scienze "Luciano Fonda "di Trieste per interventi finalizzati a favorire l'esercizio del diritto allo studio degli studenti particolarmente meritevoli, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essa assegnate annualmente dalla Regione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al potenziamento dei servizi legati alla residenzialità per gli studenti che accedono ai corsi di eccellenza;
b) alla realizzazione di progetti speciali individuali per lo sviluppo delle competenze degli allievi anche tramite periodi di studio, ricerca, scambio di esperienze in altre istituzioni nazionali e internazionali;
c) alla messa a disposizione di ulteriori strumenti riguardanti il potenziamento di competenze trasversali destinati a piccoli gruppi di studenti.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera c), possono coinvolgere anche gli studenti particolarmente meritevoli delle classi terminali delle scuole secondarie di secondo grado, sulla base di un protocollo d'intesa con tutti i soggetti interessati, anche ai fini del riconoscimento in ambito scolastico e universitario delle attività svolte dagli studenti.>>.